Le ferie servono al lavoratore per recuperare le forze psico-fisiche e dedicarsi alla vita privata. Sono, dunque, attentamente disciplinate dalla legge.
Il diritto alle ferie retribuite è tutelato dall’art. 6, comma 3, della Costituzione ed è irrinunciabile.
In virtù dell’importante scopo a cui sono destinate, la loro fruizione minima è stabilita dalla legge, in misura fissa per tutti i dipendenti. Nel dettaglio, per un anno lavorativo spettano 4 settimane di riposo; alcuni contratti collettivi, poi, possono prevedere un ammontare maggiore di assenze.
In linea generale, per ciascun mese lavorativo, matura un rateo di ferie, corrispondente a un dodicesimo delle assenze complessive annuali.
Vediamo, quindi, in che modo va esercitato tale diritto, con particolare attenzione agli obblighi del datore.
Il lavoratore ha diritto a richiedere i giorni di riposo, ma deve farlo nel rispetto delle esigenze organizzative dell’azienda. Deve, quindi, comunicare con congruo anticipo, al datore, l’intenzione di beneficiare delle ferie in un certo periodo; non può decidere in totale autonomia in quali giorni assentarsi, ma deve presentare un apposito piano di ferie.
Diverso, invece, è il caso delle cd. ferie collettive, ossia i periodi di chiusura aziendale, con conseguente messa a riposo di tutti o di una parte dei dipendenti.
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Per assicurare un corretto godimento delle ferie, è necessario che sia il lavoratore sia il datore rispettino le regole imposte dalla normativa di riferimento.
Eventuali irregolarità da parte del datore verranno punite con specifiche sanzioni, che variano a seconda della gravità della violazione. Ad esempio, se si nega al dipendente la fruizione del periodo minimo di ferie (cioè le 4 settimane) entro la data fissata dalla legge o dai contratti collettivi, si viene puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria che va:
Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è quello relativo agli obblighi contributivi. In alcuni casi, infatti, al lavoratore spetta il versamento dei contributi INPS, a prescindere dall’effettiva fruizione delle ferie.
In particolare, entro il 30 giugno 2023 dovranno essere consumate quelle residue del 2021, per non incorrere nell’obbligo contributivo di agosto.
Se, dunque, le ferie non verranno godute entro tale termine, il datore di lavoro sarà lo stesso obbligato a corrispondere i contributi all’INPS su tali ratei.
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Nel caso di sospensione totale del lavoro con riconoscimento della Cassa Integrazione, non si può parlare di diritto del dipendente a recuperare le energie psico-fisiche. Per tale motivo, il godimento delle ferie può anche essere posticipato alla data di cessazione della sospensione, cioè del ripristino dell’attività lavorativa.
Al contrario, non è ammissibile il posticipo della concessione delle ferie nel caso di una semplice riduzione dell’attività lavorativa, con applicazione di Cassa integrazione parziale o contratti di solidarietà . In tale ipotesi, dunque, il datore deve assicurare la fruizione minima dei giorni di riposo, per permettere al dipendente di riposarsi , nonostante l’attività sia stata svolta in maniera ridotta.
Infine, per quanto riguarda la maturazione del diritto al riposo durante la fruizione degli ammortizzatori sociali, non c’è un’espressa previsione legislativa. In questo caso, tuttavia, si ritiene che i ratei di ferie non maturino; con la riduzione dell’orario lavorativo o l’applicazione di sospensioni “a rotazione“, invece, i ratei maturano normalmente.
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