L’INPS ha dato indicazioni in merito alla maggiorazione all’Assegno Unico Universale in caso di decesso di uno dei due genitori.
La maggiorazione prevede un aumento di 32,4 euro mensili per ogni figlio minore in caso in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito da lavoro.
L’importo spetta in misura piena per un ISEE fino a 16.215 euro e diminuisce per livelli di ISEE maggiori, fino ad azzerarsi completamente nei casi di ISEE superiori a 43.240 euro.
Il bonus è pagato d’ufficio ai nuclei vedovili.
Il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di beneficio dell’AUU non implica sulla perdita del bonus fino al termine dell’annualità della prestazione.
La maggiorazione dell’AUU per i figli a carico non interessa solo i nuclei familiari in cui entrambi i genitori prestato attività lavorativa.
La suddetta riguarda anche le famiglie in cui uno dei due genitori viene a mancare, per un anno dal decesso.
L’INPS con il messaggio 724 del 17 febbraio 2023 ha introdotta un’importante novità, la maggiorazione spetta anche ai nuclei familiari con genitori vedovili.
Questa la nota dell’INPS: “tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili il bonus viene erogato d’ufficio per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno.”
La suddetta opportunità è riconosciuto nell’arco annuale in cui è avvenuto il decesso del genitore lavoratore, senza presentare apposita domanda. Di fatti, è applicata automaticamente per le domande presentate dal 1° gennaio 2022.
Per ottenere la maggiorazione dell’AUU non bisogna presentarne domanda.
L’INPS afferma la corrispondenza effettuata d’ufficio per i decessi del genitore lavoratore avvenuti nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’assegno.
La suddetta prassi è applicata anche per le annualità future dell’AUU, quindi, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’anno in cui si beneficia dell’assegno non incide sulla perdita del bonus fino al termine dell’annualità della prestazione stessa.
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