Residenza e congedo straordinario: come il requisito di convivenza incide sull’ISEE

Il caregiver può richiedere il congedo straordinario solo se la residenza coincide con quella dell’assistito. La convivenza è, dunque, requisito fondamentale ma ci sono alcune puntualizzazioni da conoscere.

Trasferirsi dall’invalido per assisterlo sfruttando il congedo straordinario comporterà variazioni nell’ISEE e nella residenza?

congedo straordinario residenza
InformazioneOggi.it

La questione che affronteremo nell’articolo di oggi è stata suggerita da un lettore. Ci chiede “Sono un cittadino con disabilità, unico componente del nucleo familiare (non convivo con i miei genitori). Non riuscendo a lavorare a causa delle mie condizioni di salute, oltre alla pensione di invalidità avendo un ISEE bassissimo percepisco anche il Reddito di Cittadinanza per arrotondare. Tuttavia mia madre vorrebbe usufruire del congedo straordinario di due anni previsto dalla Legge 104 ma vi è il requisito essenziale della stessa residenza. In questo caso mia madre spostando la sua residenza nella mia abitazione farebbe aumentare il mio ISEE e potrei perdere la possibilità di percepire l’RdC o altre forme di assistenza previdenziali a sostegno del nucleo familiare? Leggevo che esiste la possibilità di residenza temporanea di un anno. In questo caso l’ISEE cambierebbe? Qual è la soluzione migliore per non far alzare l’ISEE e perdere le misure assistenziali?”

Cerchiamo di dare una risposta analizzando la normativa vigente e approfondendo le regole che disciplinano non solo il congedo straordinario ma anche il calcolo dell’ISEE.

Residenza e congedo straordinario, la normativa

Il lettore ha perfettamente ragione. Per poter richiedere il congedo straordinario di due anni rivolto ai caregiver che si prendono cura di familiari con disabilità grave è necessaria la convivenza oltre al rispetto dell’ordine di priorità. Significa che per poter assentarsi per un periodo massimo di due anni dal posto di lavoro continuando a percepire la retribuzione base occorrerà che assistito e chi presta assistenza abitino nella stessa casa. Significherebbe far parte di uno stesso nucleo familiare avendo la stessa residenza anagrafica (luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale). E di conseguenza nel calcolo dell’ISEE sarebbe necessario inserire anche la madre o i familiari conviventi. Redditi aggiuntivi farebbero sicuramente aumentare il valore dell’Indicatore della Situazione Economia Equivalente e potrebbero mettere in pericolo l’erogazione di altre forme assistenziali economiche o di altra natura.

Fortunatamente, l’obbligo di convivenza può essere superato. Nello specifico ci sono tre eccezioni alla regola. Abitare nello stesso palazzo della persona con invalidità, essere un genitore che assiste un figlio disabile oppure chiedere la residenza temporanea della durata di dodici mesi (se comporta lo spostamento da un Comune all’altro).

Nel caso del nostro lettore, dunque, non è necessario che la madre si trasferisca a casa della persona con invalidità per poter richiedere il congedo straordinario di due anni essendo un genitore che si prende cura del figlio. Qualora volesse comunque procedere con il cambio di abitazione per praticità allora la soluzione consigliabile è proprio la residenza temporanea. 

Residenza temporanea, cos’è e come incide sull’ISEE

I Comuni italiani hanno l’obbligo di inserire nello schedario della popolazione i cittadini che vivono da almeno quattro mesi nei confini comunali pur non avendo la residenza. Parliamo di persone che per studio, lavoro, famiglia, assistenza ad un familiare invalido si spostano dalla propria città ad un nuovo Comune. Ottengono così la residenza temporanea che garantisce la possibilità di godere della dimora temporanea per dodici mesi. La residenza anagrafica, dunque, rimarrà la stessa di sempre pur andando a vivere con il familiare disabile. Una volta trascorso l’anno si dovrà tornare a casa propria oppure spostare la residenza dato che non sono ammesse proroghe o rinnovi.

Passiamo ora alla problematica dell’aumento del valore ISEE e della perdita dei benefici. Occorre inizialmente sottolineare come l’assenza temporanea dal Comune di dimora abituale (quello in cui si ha la residenza anagrafica) non produce effetti sul riconoscimento della residenza. Ai fini ISEE si deve considerare il nucleo familiare ossia quello indicato dallo Stato di famiglia rilasciato dal Comune in cui il nucleo risiede. E per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, l’insieme di coloro che hanno dimora abituale nello stesso Comune e convivono. Risaliamo, così, alla dimora abituale ossia al luogo in cui il cittadino vive abitualmente e ha l’indirizzo dell’abitazione principale.

Conclusioni

Se la residenza temporanea, dunque, non comporta un cambio di indirizzo significa che madre e figlio (nel caso presentato dal lettore) non costituiranno nucleo nell’anno della convivenza e, di conseguenza, l’ISEE della persona con invalidità non varierà. Tutto questo, però, partendo dal presupposto che i Comuni di residenza degli interessati siano diversi, condizione necessaria per avviare l’iter di residenza temporanea.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

Lascia un commento


Impostazioni privacy