L’indennità di accompagnamento è erogata in favore ai soggetti mutilati o invalidi totali secondo quanto stabilisce la legge 11 febbraio 1980, n. 18.
Tali soggetti devono trovarsi in condizione di impossibilità alla deambulazione senza l’ausilio permanente di un accompagnatore o, non siano in grado al compimento degli atti quotidiani della vita, necessitando di assistenza continua.
La domanda di riconoscimento del beneficio economico deve essere inoltrata, esclusivamente, telematicamente.
I documenti da presentare sono:
Dopo l’invio della domanda il richiedente è chiamato a visita presso la Commissione Medico Legale di competenza INPS. Successivamente, il verbale sarà spedito mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale eroga il beneficio economico senza limiti reddituali o d’età ai cittadini italiani o legalmente residenti in Italia.
L’indennità di accompagnamento può avere anche una durata breve, come nel caso dei soggetti che sono affetti da malattie oncologiche. In questo caso l’accompagnamento viene erogato per il periodo della chemioterapia o radioterapia, e il soggetto ha il bisogno di assistenza continua oppure è impossibilitato a deambulare da solo.
Le persone in età avanzata possono fare richiesta di indennità di accompagnamento. Tali soggetti si trovano in condizioni di assistenza continua oppure alla mancanza di deambulazione in modo autonomo a causa del danneggiamento intellettivo e/o fisico.
Ci sono anche altre patologie al di fuori di queste appena citate che danno possibilità all’accesso all’indennità di accompagnamento.
Dopo l’inoltro della domanda di accompagnamento, a seguito della visita, i soggetti possono essere riconosciuti invalidi al 100% ma senza diritto all’ accompagnamento.
La Commissione Medica Legale, riconosce l’indennità di accompagnamento solo se c’è la condizione di bisogno di assistenza continua.
In caso di negazione del beneficio, la casistica più comune è quella di mancanza di documentazione sufficiente. Bisogna preparare una documentazione sanitaria valida che attesti il vero bisogno e l’impedimento quotidiano. Un’altra motivazione che non concede il beneficio è che nel certificato non è stato spuntato la necessità di assistenza continua e la richiesta di accompagnamento.
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