Acquisto dei beni 4.0, la proroga c’è: nuova tempistica da rispettare e chiarimenti

La proroga al termine per il credito per l’acquisto dei beni 4.0 è stata confermata dalla Legge del 24 febbraio 2023 numero 14. Scopriamo le novità.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 febbraio 2023, il termine ultimo degli investimenti in beni strumentali 4.0 è stato definitivamente spostato.

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Il Decreto Milleproroghe ha introdotto delle nuove disposizioni spostando al 30 novembre la data entro la quale terminare gli investimento in beni strumentali 4.0 per i quali è stata data conferma entro il 31 dicembre 2022. Parliamo, dunque, dei beni il cui ordine risulta accettato dal venditore e per i quali l’acquirente ha versato un acconto pari almeno al 20% del costo totale. Sono inclusi sia i beni presenti nell’elenco dell’allegato A delle Legge 232/2026 che i beni non ordinari – non industria 4.0 – a condizione che l’agevolazione richiesta sia il credito d’imposta del 6% del costo rispettando il limite di 2 milioni di euro per beni materiali e 1 milione di euro per quelli immateriali.

Quali sono i beni strumentali 4.0? Si tratta di prodotti funzionali alla trasformazione digitale e tecnologica delle imprese come macchine utensili per asportazione, macchine operanti con laser e altri processi a flusso di energia, impianti per la realizzazione di prodotti tramite trasformazione di materie prime, robot, magazzini automatizzati e interfacce tra uomo e macchina semplici e intuitive.

Acquisto dei beni 4.0, le nuove disposizioni Milleproroghe

I beni materiali industria 4.0 usufruiscono per il periodo d’imposta 2022 di specifiche percentuali per calcolare il credito ossia il 40% per la quota di investimenti inferiori a 2,5 milioni di euro, il 20% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro e, infine, il 10% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.

Le percentuali variano, invece, per gli anni tra il 2023 e il 2025. Saranno dimezzate scendendo rispettivamente al 20%, al 10% e al 5%. Nessuna agevolazione nell’anno in corso, invece, per i beni strumentali non ordinari e non 4.0. La proroga, inoltre, non riguarda i beni immateriali presenti nell’allegato B della Legge 232/2016 anche se prenotati al 31 dicembre 2022. Ciò significa che il termine ultimo degli investimenti resterà il 30 giugno 2023 e non il 30 novembre.

Chi può utilizzare il credito

L’agevolazione si rivolge alle imprese residenti tranne le imprese in liquidazione volontaria, in fallimento oppure sotto procedura concorsuale. Risulta vantaggiosa specialmente per le imprese agricole con reddito agrario.

Il credito di imposta si utilizza in compensazione – non esistono altre strade – in tre quote annuali di egual importo a decorrere dall’anno in cui si è verificata l’interconnessione dei beni ammissibili. Un’importante puntualizzazione è giunta da parte dell’Agenzia delle Entrate con riferimento ai casi di incapienza. La quota non utilizzata del credito di imposta con riferimento ai beni strumentali 4.0 potrà essere portata in compensazione negli anni successivi.

Sempre parlando di incapienza, poi, l’AdE ha sottolineato come sia legittima l’attribuzione del credito al collaboratore dell’impresa a gestione familiare così come ai soci di società di persone. Chi riceve il credito potrà utilizzarlo in compensazione con i propri contributi previdenziali e le proprie imposte. Non andrà, dunque, perduto. L’attribuzione del credito al socio dovrà risultare nella dichiarazione dei redditi dell’impresa. Nel quadro RU, nello specifico, occorrerà riportare la ripartizione tra credito già utilizzato e quello residuo che si riporterà, poi, in una successiva dichiarazione.

Acquisto dei beni 4.0, l’agevolazione è cumulabile con altri benefici

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche come l’acquisto dei beni 4.0 con agevolazione sia cumulabile con altri benefici che hanno ad oggetto gli stessi costi. Condizione necessaria è che il cumulo non porti ad eccedere il costo sostenuto. Significa che l’agevolazione è cumulabile con altre misure inerenti agli stessi costi ammissibili al credito d’imposta ma solamente rispettando il limite insuperabile del costo sostenuto.

Per capire se il cumulo rispetta o meno tale direttiva occorrerà individuare i costi dei beni oggetto di investimento ammessi a tutte le misure e l’importo complessivo lordo dei costi ammissibili tenendo conto di quelli rilevanti ai fini del credito d’imposta.

Investimenti nel mezzogiorno, come cambia il credito

Il credito derivante dall’acquisto dei beni 4.0 è cumulabile anche con il credito relativo ad investimenti nel mezzogiorno. Basterà verificare che la somma degli incentivi ammessi e del credito Industria 4,0 – inclusa la maggiorazione del risparmio d’imposta – sia minore oppure uguale al costo agevolabile. Solo se la somma sarà inferiore al limite allora si potrà godere del credito d’imposta per i beni 4.0 nell’intero importo. Qualora risultasse superiore si dovrebbe ridurre il credito spettante fino a che sommando tale credito agli altri incentivi il limite non risulti superato.

I limiti fissati non potranno essere superati, infine, anche in un ultimo caso. Parliamo della combinazione tra credito d’Industria 4.0 e PSR – Programma di Sviluppo Rurale. In risposta ad una richiesta di delucidazioni da parte della Regione Sicilia, la Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea ha chiarito che il sostegno del PSR per i costi ammissibili è cumulabile con i crediti di imposta a condizione che il sostegno cumulato rimanga all’interno dei limiti fissati nell’allegato II del regolamento UE numero 1305/2013.

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