Congedo straordinario per legge 104, se l’INPS non risponde in tempo: ecco come procedere

L’INPS deve accordare il congedo straordinario al lavoratore che assiste un familiare con disabilità entro una determinata tempistica. Se viene superata come comportarsi?

I caregiver possono richiedere il congedo straordinario della durata massima di due anni per dedicarsi alla cura di un familiare invalido grave.

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InformazioneOggi.it

Conciliare lavoro e cura di un invalido non è semplice. Le attenzioni da rivolgere al familiare non autosufficiente sono numerose soprattutto in seguito all’aggravarsi delle condizioni di salute. L’assistenza necessaria potrebbe dover essere continua per un determinato periodo di tempo e il dipendente si troverebbe costretto a dover assentarsi dal lavoro. Fortunatamente la Legge prevede tale possibilità e concede benefici sia al lavoratore invalido che ai caregiver. Entrambi possono richiedere i permessi retribuiti nella misura di tre giorni al mese. Ricordiamo che dallo scorso agosto non esiste più la figura del referente unico e che i permessi possono essere richiesti e accordati alternativamente da più caregiver (restando nel limite massimo di tre giorni al mese in totale). Poi c’è il congedo straordinario. Questo può essere richiesto unicamente dal familiare che assiste e può durare al massimo due anni. Condizione necessaria per usufruire della misura è la convivenza con l’invalido che può iniziare anche successivamente alla richiesta. Il lavoratore, dunque, accertata la soddisfazione dei requisiti (ordine di priorità e convivenza) potrà inoltrare richiesta di congedo all’INPS e attendere risposta.

Congedo straordinario INPS, le novità sui tempi di attesa della risposta

In redazione è giunto un quesito. “Ho letto la nuova normativa del 22 agosto che stabilisce come la risposta INPS debba arrivare entro trenta giorni e non più sessanta. Qualora scadessero i trenta giorni e la conferma non fosse arrivata devo comunque aspettare o per problematiche di malattia del genitore posso ritenere che l’esito sia andato a buon fine? Basta riferire al datore di lavoro l’assenza per problematiche di salute del genitore malato per l’attivazione del Congedo straordinario? Altrimenti cosa è possibile fare nell’attesa?“.

Il Decreto Legislativo a cui si riferisce il lettore è quello del 30 giugno 2022 numero 105. Introduce diverse novità in tema di diritti dei lavoratori dipendenti che assistono familiari con invalidità grave con decorrenza dal 13 agosto 2022. Nello specifico, le tematiche affrontate sono proprio quelle dei permessi di tre giorni e del congedo straordinario.

L’INPS stesso è intervenuto da diretto interessato per puntualizzare alcune informazioni con il Messaggio numero 3096 del 5 agosto 2022. Il lavoratore deve inviare domanda di congedo o permesso all’Istituto collegandosi al portale con credenziali digitali ed entrando nella sezione “Prestazioni e Servizi”, “Prestazioni” e “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili). In alternativa può rivolgere al Contact Center o agli Istituti di Patronato.

Puntualizzazioni sulle tempistiche di risposta dell’ente

Nel messaggio si legge che una volta accolta la domanda da parte dell’INPS, il lavoratore dipendente ha diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un periodo inferiore a due anni nel corso dell’intera vita lavorativa. Due anni per ogni familiare invalido grave assistito. Con le nuove regole è sceso a trenta giorni da sessanta il termine entro il quale scatta il diritto del lavoratore a fruire del congedo richiesto.

Il preavviso dei trenta giorni è considerato più che sufficiente e trascorso questo lasso di tempo il dipendente ha il diritto di prendersi cura del familiare con disabilità. L’attesa non potrà essere più lunga e il datore di lavoro non potrà evitare di concedere i giorni di assenza dal posto di lavoro.

Le novità del Decreto sul congedo straordinario non finiscono qui

Ricordiamo che il Decreto del 2022 ha introdotto un’importante novità ossia la possibilità di fruizione del congedo anche da parte del convivente di fatto. Questa figura è stata inserita accanto al coniuge nella scala dell’ordine di priorità da seguire per la richiesta della prestazione. Dal 13 agosto 2022, dunque, il congedo straordinario spetterà seguendo questo ordine:

  • coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente e convivente di fatto della persona con invalidità grave,
  • padre o madre (anche affidatari o adottivi) conviventi qualora le figure del primo punto fossero mancanti, decedute o anch’esse in situazione di invalidità grave,
  • figli conviventi qualora tutti i familiari precedentemente elencati siano mancanti, deceduti o affetti da malattie invalidanti,
  • fratelle o sorelle conviventi a condizione che i familiari elencati ai punti precedenti siano assenti o malati gravi,
  • parenti fino al terzo grado conviventi in caso di mancanza, decesso o invalidità grave di tutti gli altri familiari già citati.

Notiamo come la convivenza sia un elemento chiave per la concessione dei congedi familiari. Può iniziare anche dopo la richiesta ma entro la data di assenza dal luogo di lavoro e dovrà durare per l’intero periodo di congedo. Uniche eccezioni all’obbligo di convivenza sono la residenza nello stesso palazzo del familiare con invalidità grave, l’assistenza a figli con disabilità grave oppure la richiesta di residenza temporanea che ricordiamo ha una durata massima di dodici mesi.

Ultimi appunti sui permessi di tre giorni

Concludiamo con un accenno alle novità che il Decreto numero 105 ha introdotto con riferimento ai permessi di tre giorni. Come già detto è stata eliminata la figura del referente unico dell’assistenza. Significa che più caregiver si possono prendere cura di uno stesso familiare disabile grave e non solo se si tratta di genitori che assistono un figlio con invalidità.

Il limite complessivo di permessi, però, è rimasto di tre giorni. Inoltre condizione necessaria è che i caregiver si alternino nella cura. Non possono, dunque, assentarsi dal lavoro lo stesso giorno per prendersi cura del familiare invalido. Ricordiamo, infine, che a differenza del congedo straordinario, la richiesta dei permessi di tre giorni non è legata alla convivenza.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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