Cambiano le detrazioni spese mediche ma non per tutti: i chiarimenti delle Entrate

In tema di rate restanti e detrazioni spese mediche riferite ad un soggetto deceduto, ci si potrebbe chiedere se la detrazione spetti agli eredi.

Con risposta a interpello n. 192 del 6 febbraio le Entrate danno utili chiarimenti sulla possibilità di trasferimento agli eredi delle rate di detrazione residue non fruite dal de cuius. Come è noto, l’Agenzia delle Entrate ha il ruolo di occuparsi delle funzioni relative alla gestione, all’accertamento, al contenzioso e alla riscossione dei tributi.

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Ma non solo. Pensiamo all’interpello, ovvero all’istanza che il contribuente fa all’Agenzia delle Entrate prima di mettere in pratica un comportamento fiscalmente rilevante, onde conseguire chiarimenti circa un caso concreto e personale circa l’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di regole di legge di ambito fiscale.

Ebbene, recentemente l’Amministrazione finanziaria è intervenuta a seguito dell’interpello n. 192 del 2023, prendendo parola in tema di spese mediche rateizzate e possibilità di detrazioni trasferite agli eredi. Le Entrate danno così chiarimenti sul possibile trasferimento agli eredi delle rate di detrazione residue non fruite dal de cuius e lo fanno rispondendo al quesito di una contribuente.

L’istante indica in particolare che il marito ha effettuato nel 2020 delle spese mediche per un intervento chirurgico, optando per la ripartizione della detrazione in 4 quote annuali di identico importo e indicando la prima rata in ambito di presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche 2021. Siccome il coniuge è poi deceduto l’anno dopo, l’istante si domanda se sia possibile trasferire agli eredi le rate di detrazione rimanenti non utilizzate dal de cuius.

Vediamo dunque come stanno le cose e che cosa ha chiarito l’Agenzia. I dettagli.

Interpello n. 192 del 2023: la risposta delle Entrate sulle detrazioni agli eredi per spese mediche

Ebbene, chiariamo subito il punto su cui è stato chiesto l’intervento chiarificatore delle Entrate. Le detrazioni pluriennali pari al 19% Irpef sulle spese mediche si limitano al diretto beneficiario e, in ipotesi di sua morte, si esauriscono senza poter essere sfruttate dagli eredi. Insomma, non vale quel meccanismo invece operativo per altre agevolazioni come ad esempio i bonus edilizi. Si tratta delle precisazioni indicate dall’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello n.192/2023.

Le Entrate ricordano anche che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, è possibile applicare la detrazione dall’imposta lorda di un importo uguale al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro.

Insomma, le detrazioni sanitarie non sono ereditabili e il solo modo per avvalersi del beneficio fiscale è quello di immettere tutte le rate restanti nell’ultima dichiarazione dei redditi per conto del soggetto defunto, che sarà poi effettuata dagli eredi. In ipotesi di decesso prima di aver beneficiato dell’intera detrazione, in altre parole, l’erede tenuto a fare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può detrarre in una sola soluzione le somme che restano. Ma attenzione perché se non c’è capienza fiscale, si perde comunque la differenza.

Ricordiamo in breve che la capienza fiscale altro non è che una sorta di valore che permette al contribuente di diminuire l’onere dell’Irpef, beneficiando appunto delle detrazioni fiscali. In altre parole, la capienza fiscale è costituita dalla capacità di un contribuente di riuscire a diminuire l’imposta sul reddito sfruttando le citate detrazioni Irpef. Per questa via è possibile così recuperare una parte delle tasse versate allo Stato. Ecco perché è importante ricordare il concetto di capienza fiscale in relazione alla recente risposta ad interpello delle Entrate, avente ad oggetto le detrazioni spese sanitarie e gli eredi.

Detrazioni sanitarie e detrazioni edilizie: un’importante differenza

Ricapitolando, nella dichiarazione dei redditi annuale presentata per conto del soggetto deceduto sarà possibile inserire l’importo totale delle rate rimanenti per beneficiare, in un’unica soluzione, della detrazione dall’imposta fino a concorrenza dell’imposta stessa.

Ben diversa la situazione dei noti bonus edilizi che, invece, sono ereditabili. Questo perché per questi ultimi è prevista una regola ad hoc nella legge: serve cioè una norma apposita che preveda questa agevolazione per gli eredi, e nel caso delle detrazioni sanitarie non c’è.

Invece per quanto riguarda il campo dei bonus edilizi, l’art. 16­bis, comma 8, del TUIR spiega che in ipotesi di morte dell’avente diritto, il godimento del beneficio fiscale si trasmette integralmente ed in modo esclusivo all’erede che mantiene la detenzione materiale e diretta del bene oggetto di bonus.

Mentre, come appena accennato, per le detrazioni sanitarie non sussiste alcuna  disposizione normativa sul passaggio agli eredi. Con la conseguenza che può valere soltanto il meccanismo illustrato in precedenza.

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