Addio multa stradale, con il ricorso al prefetto e la giusta motivazione non si paga più

Per un automobilista contestare una multa stradale non è mai piacevole, ma è pur sempre fondamentale per sperare di non dover pagare quanto indicato con la sanzione. Vediamo come funziona il ricorso al Prefetto e da quali regole chiave è disciplinato.

Tutti gli automobilisti temono la multa stradale, perché talvolta gli importi da pagare sono molto alti e sono ovviamente correlati alla gravità della violazione, o delle violazioni, del Codice della Strada.

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Informazione Oggi

Ebbene, la multa – che altro non è che una sanzione amministrativa pecuniaria che si riceve in seguito a una infrazione come ad es. la prosecuzione della marcia con un semaforo rosso o il mancato rispetto delle regole sul sorpasso – può comunque essere impugnata e contestata attraverso alcune contromosse ad hoc.

In tutti i casi, l’automobilista che riceve la notifica di una multa stradale si porrà almeno una volta la domanda circa i reali margini per contestare quanto segnalato dalle forze dell’ordine. Ebbene, con che strumenti potrà opporsi? Con quali motivazioni potrà sperare di evitare di pagare la sanzione pecuniaria? Lo scopriremo di seguito, vedendo in sintesi un utile percorso che permette di conseguire l’obiettivo. Parleremo in particolare del ricorso al Prefetto, che è alternativo rispetto a quello presso il Giudice di Pace. Vi sono regole ben precise da seguire, facciamo chiarezza.

Multa stradale: quali sono i motivi per impugnare il verbale?

In linea generale ricordiamo che si può contestare una multa stradale per più di una ragione. In particolare, il ricorso può essere fatto al Prefetto (o anche al Giudice di Pace) se:

  • il verbale è notificato dopo 90 giorni dal giorno nel quale sarebbe stata commessa l’infrazione;
  • la sanzione pecuniaria viene emessa da un ausiliario del traffico e non è per divieto di sosta o di fermata;
  • viene consegnato un doppio verbale per la stessa violazione;
  • c’è un vizio di forma del verbale, come ad es. un’informazione non esatta relativa alla targa o all’ora dell’infrazione;
  • l’autovelox che ha individuato il superamento dei limiti di velocità non è stato omologato o tarato oppure non era era segnalato così come invece prevedono le regole di legge;
  • il verbale non è dettagliato e completo in tutte le sue parti, risulta illeggibile o è compilato da un agente senza competenza territoriale per il compito.

In casi come questi impugnare la multa è più che legittimo e l’automobilista può auspicare di non doverla pagare grazie al ricorso al Prefetto.

Multa stradale: il ricorso al Prefetto e i termini per farlo

Vediamo ora come funziona il ricorso al Prefetto. Rimarchiamo subito che l’automobilista che intende opporsi alla multa, rivolgendosi al Prefetto, deve agire entro un termine ben preciso, ovvero entro 60 giorni:

  • dal giorno nel quale è stata contestata l’infrazione, nell’ipotesi in cui l’automobilista sia stato fermato per strada da una pattuglia che ha accertato la violazione e sia stato multato sul posto;
  • dal giorno nel quale è stata ricevuta la notifica, in ipotesi nella quale il verbale della multa sia stato fatto pervenire nel luogo di residenza del conducente della vettura. Si tratta di quelle situazioni, nient’affatto infrequenti, in cui non è possibile procedere alla contestazione immediata, ovvero quando un autovelox rileva un eccesso di velocità o comunque quei casi in cui ragioni di sicurezza, connesse alla circolazione di veicoli e pedoni, lo impedirebbero.

Si tratta di regole molto precise, a cui l’automobilista si deve attenere per non veder vanificata la propria iniziativa.

A quale Prefetto rivolgersi e con quali modalità

Ovviamente per fare il ricorso al Prefetto contro la multa, è necessario essere in possesso del relativo verbale, consegnato a mano dal membro delle forze dell’ordine o inviato a casa dell’automobilista. Dopo di che l’interessato potrà fare ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione alle regole di cui al Codice. Perciò anche se la propria residenza è lontana dal luogo dell’infrazione, è al Prefetto di questo luogo che bisognerà comunque rivolgersi.

Il ricorso sarà così inviato in via diretta al Prefetto con una raccomandata a/r o via Pec (ovvero tramite posta elettronica certificata). Detto atto sarà poi trasmesso, con i documenti posti in allegato dall’automobilista a sostegno delle sue ragioni, all’ufficio che ha emesso a suo tempo la multa stradale, che risponderà con le proprie motivazioni indicando il perché della redazione del verbale. Alternativamente è possibile inviare il ricorso all’ufficio che ha emesso la multa, e con raccomandata a/r. Sarà poi compito di questo ufficio trasmetterlo al Prefetto.

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La decisione del Prefetto

Il ricorso effettuato da chi vuole opporsi alla multa stradale, ritenendo non dovuta la sanzione pecuniaria, sarà di seguito esaminato dal Prefetto, con tutta la documentazione allegata dal guidatore multato. Facciamo riferimento a fotografie o video, ad esempio, i quali siano di supporto alla sua richiesta di non pagare la multa stradale.

Non solo. Il Prefetto potrebbe ritenere opportuno sentire chi ha eventualmente richiesto di essere ascoltato in relazione alla violazione delle regole del Codice della Strada oggetto di ricorso. Può verificarsi quanto segue:

  • se il Prefetto ritiene che l’infrazione si sia effettivamente verificata e che dunque la multa è giusta, entro 120 giorni dal giorno in cui ha ricevuto il ricorso dà luogo ad un’ordinanza con motivazione, con cui impone all’automobilista di pagare una certa somma, non al di sotto del doppio del minimo per ciascuna singola violazione e inclusiva del pagamento delle spese. L’ingiunzione di pagamento è notificata all’automobilista che fa ricorso entro 150 giorni dalla sua emanazione. Mentre il versamento del dovuto deve essere compiuto entro 30 giorni dalla notifica dell’atto.
  • se invece il Prefetto dà ragione all’automobilista che ha fatto ricorso, ritenendo fondate le sue contestazioni alla multa stradale, sempre entro il termine di 120 giorni dal giorno di ricezione del ricorso, emette un’ordinanza motivata di archiviazione, rendendola nota all’ufficio che ha emesso la contravvenzione. Quest’ultimo sarà obbligato di seguito ad informare il ricorrente.
  • in caso di silenzio assenso, ovvero in ipotesi di decorrenza senza che sia stata adottata l’ordinanza del Prefetto, il ricorso si intende accolto.

Conclusioni

Nel corso di questo articolo abbiamo visto come fare ad impugnare una multa stradale e abbiamo visto entro quali regole deve muoversi l’automobilista per sperare di raggiungere il suo obiettivo. Vero è che talvolta è sufficiente un banale vizio di forma, come ad esempio l’indicazione errata del modello dell’auto su verbale oppure una notifica giunta oltrepassando i termini.

Ricordiamo infine che se la multa è comunicata al vecchio proprietario del mezzo dopo aver compiuto il passaggio di proprietà, sarà possibile contestare la multa con la cosiddetta autotutela, ovvero senza doversi rivolgere al Prefetto (o al Giudice di Pace), ma facendo direttamente una richiesta di annullamento all’ente che ha emesso la multa.

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