Pensione invalidità e vecchiaia sono compatibili e spetta anche l’esenzione ticket sanitario, la possibilità reale

Un soggetto può percepire contemporaneamente l’assegno di invalidità e la pensione di vecchiaia? La legge è chiara al riguardo.

La pensione di invalidità civile è una prestazione erogata dall’INPS ai soggetti con un’invalidità civile al 100%.

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In alcuni casi, tuttavia, oltre a tale prestazione, sono riconosciuti ulteriori vantaggi economici. Scopriamoli tutti e vediamo quali sono i presupposti richiesti dalla normativa.

Non perdere il seguente approfondimento: “Pensione di vecchiaia e di invalidità si possono cumulare? Ecco cosa dice la Legge“.

Pensione di vecchiaia e pensione di invalidità civile: sono compatibili?

Un nostro gentile Lettore ha inviato il seguente quesito:

Salve, ho 78 anni e sono invalido civile al 100%. Percepisco una pensione di vecchia netta di 1.600 euro al mese; inoltre, ho la 104 e un’indennità di accompagnamento di 550 euro .Non ho casa di proprietà né altro e sono in regime di separazione di beni con mia moglie che, invece, possiede casa e una pensione di 1.400 euro.

Vorrei moltiplicare le mie entrate e, soprattutto, posso accedere alla pensione di invalidità o a qualsiasi altra prestazione economica? Grazie mille.”

Il nostro Lettore già usufruisce della maggior parte delle prestazioni a disposizione dei soggetti invalidi. Potrebbe beneficiare dell’assegno di invalidità civile, ma bisogna fare delle importanti precisazioni.

La pensione di invalidità civile e la pensione di vecchiaia sono compatibili ma non cumulabili; di conseguenza, non possono essere percepite contemporaneamente.

Hanno diritto alla pensione di invalidità civile i cittadini:

  • di età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • con una riduzione della capacità di lavorativa del 100%;
  • italiani, europei o extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno da almeno un anno;
  • con la residenza stabile e continuativa in Italia;
  • con un reddito non superiore a 17.920,00 euro all’anno (aggiornato al 2023).

Dal 1° gennaio 2023, l’ammontare della pensione di invalidità civile è pari a 313,91 euro. Tale importo, tuttavia, può essere maggiore per gli invalidi civili totali.

La pensione di vecchiaia e l’assegno di invalidità non sono fruibili contemporaneamente, perché la prestazione di invalidità si tramuta d’ufficio in pensione di vecchiaia, alla maturazione dei 67 anni di età e dei 20 di contributi.

Il nostro Lettore, tuttavia, può usufruire dei buoni spesa erogati dai Comuni, in base al reddito. Per maggiori informazioni, consigliamo di consultare: “Buoni spesa fino a 500 euro direttamente dal Comune, bisogna fare presto scade a breve”.

Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia

L’assegno di invalidità civile si tramuta in pensione di vecchiaia automaticamente, senza la necessità di presentare una specifica richiesta. L’INPS, infatti, al compimento dell’età pensionabile (67 anni) e alla maturazione dei 20 anni di contribuzione, dispone la trasformazione dell’assegno.

Tale passaggio è vantaggioso per due motivi. Innanzitutto, il pensionato ha la facoltà di cumulare la pensione con eventuali ulteriori redditi da lavoro (dipendente o autonomo), senza limiti.  L’assegno mensile di invalidità civile, invece, è cumulabile solo parzialmente con i redditi da lavoro.

Il secondo vantaggio della trasformazione in pensione di vecchiaia consiste nella circostanza che, nell’ipotesi di decesso del pensionato, gli eredi possono percepire la pensione di reversibilità. L’assegno di invalidità civile, invece, non è reversibile nei confronti degli eredi.

Esenzione dal pagamento del ticket per invalidità

Il nostro Lettore, in quanto invalido civile al 100%, può richiedere l’esonero dal pagamento del ticket sanitario.

Il riconoscimento di un’invalidità, infatti, assicura il diritto all’esenzione dal pagamento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine, è necessaria la documentazione attestante lo stato di invalidità, da parte della Commissione medica dell’ASL.

Le categorie di invalidi a cui spetta l’esenzione dal pagamento delle prestazioni sono le seguenti:

  • invalidi di guerra e invalidi del lavoro, con riduzione della capacità lavorativa maggiore di 2/3;
  • infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;
  • invalidi per servizio;
  • ciechi assoluti;
  • invalidi civili al 100%, con o senza indennità di accompagnamento;
  • sordomuti;
  • invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3;
  • vittime del terrorismo;
  • invalidi minorenni, che percepiscono l’indennità di frequenza.

Diritto all’esenzione per reddito

Alcune categorie di cittadini che hanno particolari situazioni personali e sociali, inoltre, hanno diritto all’esenzione per reddito. L’agevolazione riguarda tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e specialistiche erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

L’esenzione per reddito spetta ai seguenti soggetti:

  • cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, il cui nucleo familiare abbia un reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
  • disoccupati e loro familiari a carico, se il reddito annuo familiare complessivo è inferiore a 8.263,31 euro, oppure a 11.362,05 euro, in presenza del coniuge, oppure incrementato di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
  • beneficiari di pensioni sociali e loro familiari a carico;
  • titolari di pensioni ultra sessantenni e loro familiari a carico, con un reddito annuo familiare complessivo minore di 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Il medico di famiglia o il pediatra è in possesso della lista degli esenti, fornita dall’Anagrafe tributaria attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Al momento della prescrizione delle prestazioni sanitarie, se all’assistito spetta l’esenzione, trascrive il relativo codice sulla ricetta.

Tuttavia, gli utenti che non sono obbligati a presentare la Dichiarazione dei Redditi (pensionati al minimo, pensionati sociali e disoccupati) hanno diritto all’esenzione ma non sono inseriti nella lista del medico di famiglia. Essi, dunque, devono autocertificare all’ASL, ogni anno, il reddito percepito.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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