Legge 104: la mossa da mettere in atto nel caso il verbale dice ‘NO’ al riconoscimento

La legge 104 conferisce varie agevolazioni fiscali ed economiche sull’acquisto di beni che possono servire al portatore di handicap, ma anche benefici quali permessi lavorativi e congedi. Come comportarsi dopo aver ricevuto il verbale legge 104?

La legge 104 consiste tuttora nel riferimento normativo principale per ciò che attiene all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone handicappate.

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Informazione Oggi

Ne beneficiano i cittadini disabili, ma non mancano riferimenti anche alle persone che vivono con loro, non di rado i caregiver di queste persone.

Detto provvedimento concede una varietà di sussidi e di benefici mirati non solo ad aiutare la persona ammalata, ma anche i familiari e quanti hanno necessità di tempo per assistere il soggetto con handicap. Non dimentichiamo che, ad esempio, i familiari del portatore di handicap possono godere di permessi e congedi straordinari dal lavoro per poter assistere il disabile nel compimento delle attività quotidiane.

Il punto è però capire chi ha effettivamente diritto alla legge 104, ovvero chi riconosce la caratteristica dello status di disabile o portatore di handicap. E soprattutto, come comportarsi in caso di ricezione di un verbale che nega la tutela della legge citata?

Di questi argomenti ci occuperemo di seguito, considerato che legge 104 e strumenti di tutela dei disabili sono temi molto delicati e che riguardano un altissimo numero di persone. I dettagli.

Legge 104: chi emette il verbale?

Lo status di portatore di handicap è assegnato dopo una visita medica ad hoc, presso una commissione situata nella sede dell’Inps. Soltanto il riconoscimento di detto status consente l’accesso ai benefici della legge 104 ed, in particolare, il risultato della visita di valutazione:

  • è notificato sotto forma di verbale nel quale sono incluse le patologie da cui è affetto il malato;
  • indica se l’handicap sussiste o meno, dettagliando, in caso positivo, se esso sia grave oppure no.

Lo ribadiamo per chiarezza: l’accertamento dell’handicap di una persona si compie soltanto con un esame effettuato da un’apposita commissione medica presente in ogni Asl. È quanto previsto nell’art. 4 della legge 104. In questa commissione sono presenti anche un operatore sociale, un esperto per i vari casi da esaminare e, dal 2010, anche un medico dell’istituto di previdenza.

C’è un aspetto molto importante che non può essere tralasciato. Il documento restituito dalla commissione medica è di rilievo in quanto, se include l’accertamento dell’handicap, e dunque se ha esito positivo, può essere sfruttato per avvalersi dei benefici di cui alla legge. Se invece l’esito è negativo, la persona interessata, che ritiene invece di avere i requisiti di accesso alla 104, potrà fare ricorso al giudice entro il termine di sei mesi.

Le fasi che conducono all’emissione del verbale

Lo abbiamo detto: il riconoscimento della legge 104 passa per forza dalla visita medica a cui il malato deve sottoporsi. L’iter in estrema sintesi è diviso nelle tappe che seguono:

  • occorre andare presso il proprio medico di famiglia in modo che quest’ultimo rediga online il certificato medico introduttivo, nel quale è indicata la patologia invalidante e per cui si chiede la legge 104. Il certificato viene fatto pervenire all’Inps;
  • entro 90 giorni dalla trasmissione del certificato del dottore, l’interessato deve fare richiesta all’Inps per il riconoscimento della condizione di portatore d’handicap. Di riferimento per questa fase è la propria area personale del sito web Inps, cui si può accedere online tramite Spid o con patronato o associazioni di categoria;
  • dopo la domanda, sarà compito di Inps convocare l’interessato perché si sottoponga alla citata visita presso la propria commissione medica designata per la valutazione dell’infermità;
  • a seguito della visita e della valutazione successiva, sarà sempre l’istituto di previdenza a comunicarne l’esito – e dunque il riconoscimento o meno dell’handicap – con invio del verbale a mezzo posta raccomandata oppure PEC.

Gli esiti e le possibili contromosse dell’interessato

Nel caso in cui il verbale della visita medica presso l’Inps riconosca in concreto lo status di portatore d’handicap, conseguentemente il documento potrà essere usato per conseguire le agevolazioni di cui alla legge 104. Se invece il verbale della visita medica presso l’Inps non assegna lo status di portatore d’handicap o lo assegna in misura inferiore a quanto richiesto, sarà comunque possibile contestare la scelta con ricorso al tribunale entro sei mesi dalla data di notifica del citato verbale.

Il ricorso in oggetto prevede la domanda di nomina di un consulente tecnico d’ufficio (ovvero un medico legale), che ricontrolli le condizioni di salute di chi fa ricorso. In ipotesi di un altro no all’accesso alla legge 104, il privato cittadino potrà ancora opporsi al risultato sfavorevole se effettua un ricorso di merito ad hoc. In detto documento dettagliatamente saranno da contestare le risultanze della CTU, con possibile richiesta al magistrato di una nuova consulenza tecnica. Con sentenza deciderà poi il tribunale se davvero la legge 104 spetti nel caso concreto.

Ricordiamo infine che le persone portatrici di handicap hanno diritto a più agevolazioni diverse. Pensiamo ad es. al fatto che il disabile può comprare determinati beni pagando un’Iva agevolata al 4% e avvalendosi di detrazioni fiscali non riconosciute ad altri soggetti. Pensiamo allora al caso dell’Iva agevolata sull’acquisto delle auto, la detrazione Irpef sull’acquisto e l’esenzione dal bollo auto, ad esempio. Ma possibili anche i permessi lavorativi retribuiti e l’esonero dal lavoro notturno. Ecco perché per questi motivi è opportuno sapere che cosa fare dopo aver ricevuto la notifica del verbale legge 104.

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