Permessi legge 104 e licenziamento immediato per abuso o uso improprio: chiarito ogni dubbio

Anche le attività ‘strumentali’ alla cura e all’assistenza del disabile sono svolgibili nell’ambito dei permessi legge 104. Le precisazioni della Corte di Cassazione, in una recente ordinanza, danno ragione al lavoratore ricorrente. Vediamo da vicino.

Secondo una recente sentenza della Cassazione, la legittimità dei permessi legge 104 è legata ai tempi e modi della prestazione e alle necessità della persona con handicap assistita.

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In particolare, un provvedimento dell’Alta Corte, depositato nelle ultime ore, ha avuto ad oggetto il licenziamento individuale per utilizzo improprio del citato permesso, di cui si trova previsione nella nota legge del 1992 per l’assistenza e la tutela delle persone con handicap acclarato.

La sentenza della Suprema Corte di fatto accoglie il ricorso proposto da un dipendente contro il licenziamento, dando un’interpretazione in parte diversa da quella precedente espressa dai giudici di merito. L’ordinanza infatti è andata a soffermarsi su un elemento specifico, vale a dire il legame tra l’orario di lavoro al quale faceva riferimento il lavoratore – peraltro un turno notturno – e i compiti estranei all’assistenza diretta della persona disabile grave eseguiti durante il giorno. Di seguito vedremo più da vicino questo provvedimento, perché ha  un rilievo non secondario in materia di permessi legge 104, e coglieremo l’occasione anche per ricordare in breve che cosa sono questi permessi. I dettagli.

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Che cosa sono i permessi legge 104 in breve

In estrema sintesi, ricordiamo che i permessi legge 104 permettono ai lavoratori disabili o ai lavoratori con familiari disabili in stato di gravità di non dover andare al lavoro per un determinato numero di ore o di giorni al mese, conseguendo comunque la retribuzione. Infatti queste agevolazioni sono di fatto coperte con pagamento diretto dell’INPS o con pagamento anticipato dal datore di lavoro.

In altre parole, detti permessi legge 104 sono rapportati all’orario di lavoro giornaliero e sono quantificabili fino a tre giorni di permesso mensile, suddivisibili in ore. Chiaramente detta assenza dall’ufficio o da qualsiasi altro luogo di lavoro deve essere giustificata:

Attenzione al requisito della disabilità, perché i permessi retribuiti sono destinati ai lavoratori subordinati dell’ambito pubblico o privato, affetti da disabilità grave o che hanno familiari disabili in situazione grave. Lo stato di disabilità deve essere stato previamente acclarato tramite opportune verifiche da parte di una commissione medica ad hoc.

Alcuni dettagli sui fatti giudicati dalla Corte: il rilievo dei permessi 104 nel caso concreto

Il fatto da cui l’ordinanza della Corte di Cassazione ha a che fare con la contestazione del comportamento del dipendente, il quale veniva in pratica accusato di allontanarsi dal luogo di domicilio della persona disabile da assistere, dando luogo – secondo la tesi del datore di lavoro – ad un vero e proprio abuso del permesso legge 104. Insomma, una fruizione oltre i limiti dell’agevolazione, con violazione dei doveri professionali di correttezza e di buona fede nei confronti del datore.

A ciò si sommava peraltro l’indebito ottenimento dell’indennità relativa al permesso legge 104 da parte dell’istituto di previdenza, mentre la contestazione si verificava nonostante la giustificazione fornita dal lavoratore ricorrente per le ore di assenza.

Egli infatti segnalava di doversi occupare della ricerca di un letto antidecubito per la persona disabile da assistere. La vicenda conclusasi positivamente per il lavoratore ha lasciato peraltro emergere la situazione di grave invalidità della persona assistita, che imponeva un’assistenza costante e continuativa ma anche delle specifiche misure di sostegno come ad es. il citato letto.

Nessun abuso dei permessi legge 104 in caso di svolgimento di compiti di utilità per il disabile

Attraverso l’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione si è inteso rimarcare che nella valutazione del comportamento legittimo – o meno – del dipendente, devono essere sempre considerate con attenzione le modalità e le tempistiche con le quali viene effettuata la prestazione di assistenza verso il disabile.

Quest’ultima infatti può anche essere svolta tramite compiti che si concretizzano di fatto in un’utilità ‘indiretta’ per la persona invalida, pur considerato quelli che sono i tempi necessari per l’assistenza diretta. Secondo la tesi della Cassazione quindi ricorso del lavoratore è da ritenersi accoglibile perché:

  • in precedenza i giudici di merito avevano sbagliato nel ritenere che l’allontanamento del lavoratore stesso dal domicilio della persona invalida rappresentasse una sorta di violazione delle regole sui permessi legge 104,
  • o comunque una irregolarità rispetto a quelle che sono le tipiche funzioni assistenziali da svolgere nella giornata di permesso.

Conclusioni

La Corte di Cassazione nella sua ordinanza evidenzia che onde determinare l’effettiva legittimità del licenziamento per abuso dei permessi legge 104, è necessario sempre valutare, sulla scorta degli elementi concreti del caso e in relazione ai modi, ai tempi della prestazione assistenziale al disabile e alle sue esigenze specifiche, se il lavoratore si sia di fatto sottratto con il suo comportamento agli obblighi assistenziali – i quali costituiscono il fondamento del permesso in oggetto.

Nel caso concreto la Suprema Corte la ritenuto il lavoratore non responsabile di alcuna violazione delle regole in materia tanto da considerare non giustificato il licenziamento individuale per uso improprio del permesso fruito.

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