Permessi lavorativi per visite mediche: le alternative sono numerose ma non sempre conosciute

I dipendenti che non possono andare a lavoro per sottoporsi ad esami medici, possono sfruttare varie tipologie di permessi.

La normativa italiana tutela i lavoratori che sono costretti ad assentarsi dal lavoro per ragioni mediche.

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I contratti collettivi e aziendali, infatti, contemplano una serie di permessi da utilizzare per effettuare visite mediche. L’obiettivo è quello di evitare che i lavoratori consumino i giorni di malattia o di ferie per curarsi.

Quanti tipi di permesso destinati ai dipendenti ci sono? Analizziamo attentamente la disciplina.

Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo: “Quando puoi chiedere (ed ottenere) i permessi legge 104? La guida sintetica su uno speciale diritto dei lavoratori“.

Permessi lavorativi per i dipendenti del settore scolastico

Una nostra Lettrice ha inviato il seguente quesito alla Redazione:

Salve, mia figlia è diabetica (di tipo1), insulinodipendente dall’età di 9 anni e usufruisce della Legge 104, comma 1, e dell’invalidità al 50%. Dallo scorso aprile lavora come educatrice in un asilo nido con contratto nazionale cooperative. Secondo il loro ufficio personale, mia figlia deve fare tutti gli esami di routine prescritti per seguire l’evoluzione della sua patologia (compreso quello per il piano terapeutico annuale), usufruendo delle ferie. Vorrei capire se è effettivamente così oppure se ha diritto ad effettuare queste visite, senza dover consumare le ferie. In attesa di riscontro, cordiali saluti.”

I dipendenti possono beneficiare di assenze dal lavoro (retribuite o meno), per effettuare visite mediche specialistiche, per se stessi o per i familiari disabili. Sono i singoli CCNL che disciplinano tale possibilità e prevedono differenti soluzioni.

Nel caso specifico della nostra Lettrice, ci sono delle peculiarità per i lavoratori del settore scolastico. Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, all’art. 33, riconosce al personale A.T.A. la possibilità di fruire di specifici permessi per visite, terapie, ed esami diagnostici. In particolare, hanno diritto a 18 ore per ciascun anno scolastico, fruibili in maniera giornaliera oppure oraria.

È necessario, però, giustificare l’assenza tramite idonea documentazione rilasciata dal medico o dalla struttura in cui si è tenuta la prestazione.

Per i docenti, invece, l’art. 55 septies, comma 5 ter, del Decreto Legislativo 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) riconduce l’assenza dal lavoro per l’espletamento di visite specialistiche all’istituto della malattia, a meno che il dipendente non decida di legittimarla con le ferie o diversi permessi.

Le tipologie di permessi per ragioni sanitarie

La legge prevede la facoltà di ottenere periodi di congedo (della durata complessiva di 2 anni) oppure, in base al CCNL, permessi per visite mediche e motivi sanitari a carico del datore di lavoro o dell’INPS.

I giorni o le ore di permessi per motivi medici, stabiliti dai contratti collettivi o aziendali, possono essere retribuiti (con la stessa paga dei periodi per i quali si presta attività lavorativa) oppure non retribuiti.

A prescindere dalla tipologia, il lavoratore deve trasmettere specifica certificazione attestante l’avvenuta visita o prestazione da parte del medico o della struttura, con l’indicazione della relativa data ed ora.

I periodi di assenza dal lavoro per visite mediche devono risultare nel calendario presenze della busta paga e del Libro unico del lavoro (LUL). In quest’ultimo deve anche essere indicato il valore economico dei permessi (retribuiti o meno). La cifra, inoltre, deve comparire nel cedolino paga del dipendente.

Le lavoratrici gestanti, invece, possono beneficiare di specifici periodi di assenza retribuita, per effettuare le dovute analisi prenatali o gli accertamenti medici specialistici.

Permessi 104 per lavoratori disabili e caregivers

Ulteriori permessi lavorativi sono quelli previsti dalla Legge 104/1992, che possono essere utilizzati dal lavoratore dipendente (pubblico o privato) disabile o dal suo caregiver. Consistono in 3 giorni al mese retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa e ad ore.

I destinatari di tali permessi sono il coniuge (o parte dell’unione civile), il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il 2° grado.

I genitori di figli disabili, invece, hanno diritto:

  • fino al compimento dei 3 anni del figlio, alternativamente al prolungamento del congedo parentale (entro il limite massimo di 3 anni), a 2 ore di permesso giornaliero oppure a 3 giorni al mese di permesso, fruibile in maniera continuativa o frazionata;
  • dai 3 ai 12 anni, al prolungamento del congedo parentale (per non più di 3 anni) oppure a 3 giorni al mese, continuativi o frazionati;
  • dopo il compimenti dei 12 anni, solo ai 3 giorni di permesso mensile.

Congedo straordinario biennale retribuito: i requisiti

I lavoratori dipendenti che devono prestare assistenza ad un familiare affetto da disabilità grave possono beneficiare del congedo straordinario di 2 anni, fruibili durante l’intera vita lavorativa. Tale agevolazione può essere utilizzata anche per effettuare visite mediche specialistiche.

Il congedo è retribuito e, in tal caso, lo stipendio è a carico dell’INPS, ma anticipato dal datore di lavoro in busta paga.

Per la concessione del congedo straordinario, la legge prescrive un tassativo ordine di priorità. In particolare:

  • il coniuge, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto;
  • i genitori (naturali, adottivi o affidatari), se il coniuge è mancante, deceduto o affetto da patologie invalidanti;
  • il figlio convivente, se i genitori sono mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • i fratelli e le sorelle, se il coniuge, i genitori e il figlio sono mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • i parenti e affini entro il 3° grado, se i soggetti sopra elencati sono mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Non perdere il seguente approfondimento: “Legge 104 e diritto ai permessi e al congedo: possono essere negati, il caso che fa discutere“.

Congedo non retribuito: a chi spetta?

I dipendenti, infine, possono ottenere anche un congedo non retribuito, per gravi motivi, riguardanti una propria condizione o quella del partner o di un parente o affine entro il 3° grado disabile (anche non convivente).

Tale congedo ha la durata massima di 2 anni, fruibili in maniera continuativa o frazionata. Il periodo di assenza, però, si determina non in giorni lavorativi ma di calendario.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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