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Lavoro con contratto di prestazione occasionale: nuove regole nel 2023

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La prestazione occasionale è un contratto di lavoro autonomo e non continuativo nel tempo disciplinato dal decreto legge numero 50/2017.

La circolare INPS numero 6 del 19 gennaio pubblica alcune novità sulla prestazione occasionale pubblicate nella legge di Bilancio 2023.

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Aumenta il limite dell’importo annuo erogabile, è rimosso il vincolo massimo dei dipendenti che si applica anche al settore alberghiero e turistico ricettivo, è vietato l’uso di questa tipologia di contratto per le imprese nel settore agricoltura. Ecco i dettagli.

Lavoro con contratto di prestazione occasionale: nuove regole nel 2023

Il contratto di lavoro denominato “prestazione occasionale” è disciplinato dall’articolo 54 bis dell’decreto legge numero 50 del 2017. Secondo tale articolo, per applicare tale contratto i datori di lavoro possono utilizzare due modalità: Libretto di famiglia e Contratto di prestazione occasionale.

Il Libretto di famiglia è destinato alle sole famiglie, quindi a soggetti senza partita IVA e persone fisiche per remunerare prestazioni tipo: piccoli lavori domestici; assistenza domiciliare a bambini o a persone anziane; insegnamento privato supplementare. Invece, il Contratto di prestazione occasionale è utilizzabile a favore dei soggetti non famiglie come imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni, cioè soggetti di partita IVA. I due regimi hanno in comune il compenso annuo che sarà erogato dall’INPS attraverso una piattaforma informatica presso la quale sia i prestatori sia gli utilizzatori devono registrarsi.

La novità inserita nella legge di Bilancio riguarda il compenso. Infatti, vi è un nuovo limite annuo entro il quale possono essere remunerate tali prestazioni occasionali: da 5.000 si passa a 10.000 euro. In questo modo, ciascun utilizzatore può erogare compensi (riferendosi all’insieme dei prestatori) per un importo fino ai 10.000 euro. Non cambiano invece i limiti di:

  • 5.000 euro per ciascun prestatore, in riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • 2.500 euro per le prestazioni a favore dello stesso datore di lavoro.

Tali limiti si applicano anche alle prestazioni occasionali inserite nel codice ATECO 93.29.1, corrispondente alle attività svolte nell’ambito discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Limite dimensionale

Altra novità riguarda il limite dimensionale delle imprese che possono utilizzare il contratto di prestazione. Infatti, in precedenza vigeva il divieto di ricorso a questo contratto alle ditte che avevano più di 5 lavoratori assunti a tempo indeterminato. Però, dal 1° gennaio 2023 tale limite di soglia è aumentata: infatti possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori a tempo indeterminato. Questo limite si applica anche alle imprese alberghiere e strutture ricettive del settore turismo (prima il limite era 8).

Inoltre, per quest’ultime imprese c’è una ulteriore novità. Se fino all’anno scorso potevano assumere con contratto di prestazione persone “fragili” (disoccupati, studenti con età inferiore a 25 anni; beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito; pensionati), la legge di Bilancio 2023 elimina il freno. Quindi, anche queste aziende potranno assumere lavoratori che non fanno parte di questa categoria. Resta comunque l’obbligo della comunicazione preventiva della prestazione che sarà gestita attraverso la piattaforma informatica INPS. L’azienda deve indicare i giorni di svolgimento della prestazione (da uno a massimo 10 giorni consecutivi) e la durata complessiva della prestazione.

Aziende agricole

La circolare INPS inoltre ha abrogato il ricorso del contratto a prestazione occasionale al settore dell’agricoltura. Con una successiva circolare l’INPS fornirà tutti i dettagli su questo argomento per il biennio 2023/2024.

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