Graduatorie GPS, inserimento invalidità civile e legge 104: come funziona

Invalidità civile e legge 104 graduatorie GPS, quando si possono inserire e dichiarare i titoli di riserva e precedenza: i dettagli a seguire

Come funziona e quando si possono dichiarare i titoli di riserva e precedenza, per poter avere gli inerenti benefici a proposito dell’attribuzione delle supplenze GPS, i dettagli su invalidità civile e legge 104.

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Per quanto riguarda i titoli di riserva (legge numero 68/1999), questi consentono a chi ne è in possesso, di fruire di una percentuale riservata di posti anche per quel che concerne l’assegnazione delle supplenze.

Ciò, fermo restando che l’aliquota non sia stata esaurita mediante le immissioni in ruolo. Vi sono talune categorie che possono beneficiare della suddetta riserva posti.

Nel dettaglio si tratta del superstite di vittime del dovere – invalidi o familiari di invalidi, o ancora deceduti per azioni di tipo terroristico. E ancora, gli invalidi di guerra, quelli civili di guerra, e per servizio. Proseguendo poi, gli invaiai del lavoro oppure equiparati, e ancora organi, o profughi o vedove di guerra, per sevizio e per lavoro.

E infine, gli invalidi civili e le persone non vedenti o sordomute.

Nel proprio approfondimento, OrizzonteScuola.it, sottolinea che alla persona vittime del terrorismo e della criminalità organizzata vengono assimilarti gli organi. Oppure, in alternativa, i coniugi superstiti di chi sia deceduto per fatto di lavoro oppure a seguito di un aggravamento delle mutilazioni o infermità, che hanno portato a trattamenti di rendita circa  infortuni sul lavoro.

GPS supplenze: dettagli sulla precedenza scelta della sede

C’è sempre grande attenzione quando in generale si parla di scuole e di temi di interesse come nel caso delle graduatorie GPS: qui i dettagli a proposito delle supplenze 2023-24, il punto sull’algoritmo e altri aspetti.

Tornando però al punto in oggetto, in merito alla questione della precedenza circa la scelta della sede, l’aspirante beneficiario della legge numero 104 del 1992, nello specifico delle assegnazioni delle supplenze, ha la suddetta precedenza.

Ciò a condizione però che rientri all’interno di un groppo di aspiranti che abbiano titolo alla nomina circa i posti della stessa durata dal punto di vista giuridico e della stesse consistenza dal punto di vista economico.

La circolare in merito alle supplenze anno scolastico 2022-23, numero 28597, rispetto alla priorità riguardo le scelte delle sedi, va ad indicare che la medesima riguarda, in ordine, coloro che beneficiano degli artt. ventuno, trentatré, comma sei, e trentatré, commi cinque e sette, circa ala legge 104.

Nel dettaglio, anzitutto all’aspirante con disabilità e in presenza di un grado di invalida maggiore di due terzi. Oppure con minorazioni iscritte alle categorie 1°, 2° e 3°, Tabella A (legge numero 648/1950). Art. ventuno legge 104/92.

Poi, aspirante con disabilità grave. Art. trentatré comma sei, legge 104/92.

E ancora, aspirante che assiste persone con disabilità grave, e si legge del figlio; tutela legale; fratello o sorella qualora i genitori della persona con grave disabilità siano scomparsi ovvero del tutto inabili. Art. trentatré commi cinque e sette, legge 104/1992.

E poi, aspirante che assiste persone con disabilità grave, coniuge; genitore. Art. trentatré commi cinque e sette, legge 104/1992.

Inserimento – dichiarazione in GPS invalidità civile e legge 104

Per quanto riguarda la dichiarazione circa l’invalidità civile (titolo di riserva) e la legge 104, questa avviene in momenti e domande diverse.

All’interno della domanda di inserimento – aggiornamento Graduatorie Provinciali per le Supplenze vi è la dichiarazione dei titoli di riserva. O circa quelle che si legano all’inserimento all’interno degli elenchi aggiunti alla 1° fascia GPS posto comune e sostegno.

La dichiarazione della legge 104 va fatta all’interno dell’istanza per l’assegnazione delle supplenze. Dunque, nel momento in cui si vanno a scegliere le centocinquanta preferenze.

Rispetto alla possibilità di inserimento dei titoli di riserva al momento di quello all’interno degli elenchi aggiuntivi alla 1° fascia GPS, viene precisato da OrizzonteScuola che i medesimi devono esser oggetto di dichiarazione soltanto qualora gli aspiranti non risputassero inclusi nelle GPS.

Nel momento in cui invece, gli aspiranti fossero già inclusi nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, i titoli di riserva già dichiarati sono visualizzati protetti. E, ancora, hanno validità pure circa la graduatoria elenchi aggiuntivi.

Poi, qualora gli aspiranti siano già inseriti in GPS e dichiarino titoli di riserve con la domanda di inclusione in elenchi aggiuntivi, i suddetti hanno validità soltanto per le graduatorie di prima fascia cui si chiede l’inclusione. Non invece per le graduatorie di inizio biennio.

Ciò, si spiega, si legge all’interno della Guida ministeriale domande elenchi aggiuntivi 2021-22.

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