Retta casa di riposo: il Comune deve contribuire al pagamento in questi casi, sono in pochi a saperlo

Alcuni disabili gravi hanno diritto all’esenzione dal pagamento della retta della casa di riposo. Essa, infatti, è a carico del Comune.

Il ricovero presso una casa di riposo, spesso, è l’unica soluzione possibile per assicurare adeguata cura ed assistenza ai soggetti fragili.

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Il ricovero, tra l’altro, comporta una serie di vantaggi sia per colui che è ricoverato, sia per la famiglia che, nella maggior parte dei casi, non può o non è in grado di assisterlo adeguatamente.

Anche la permanenza presso una casa di riposo, tuttavia, prevede una serie di costi, legati, principalmente, alla retta che deve essere versata. Ma a chi spetta il pagamento della retta mensile? Sono previste delle agevolazioni per coloro che non dispongono delle risorse economiche necessarie? Scopriamo cosa stabilisce la normativa di riferimento, analizzando un interessante quesito che ci è stato posto da una nostra Lettrice.

Non perdere il seguente approfondimento: “Permessi 104: spettano anche per ricovero in casa di riposo? La risposta non è scontata“.

Retta casa di cura: quando il Comune può integrare il pagamento?

In Redazione è giunta questa segnalazione da parte di una nostra gentile Lettrice:

Buongiorno, vi contatto perché ho un forte dubbio. Mia madre è invalida al 100% perché è affetta dal morbo di Alzheimer. È ricoverata in casa di riposo e, finora, il Comune è intervenuto ad integrazione della retta, perché la pensione di mia madre consentiva gli aiuti assistenziali. Adesso, invece, il Comune ha comunicato che mia madre non ha più diritto all’integrazione, perché l’ISEE è troppo alto. È davvero così? Posso fare qualcosa per ovviare a tale situazione? Grazie mille.”

Nel caso in cui una persona disabile sia ricoverata presso una casa di cura, la retta da versare è composta da due quote:

  1. la componente sanitaria;
  2. la quota alberghiera.

L’importo delle seguenti quote, però, può variare in base alla tipologie di ricovero necessario. Per esempio, per i casi più gravi, la componente sanitaria ha un costo maggiore rispetto a quella alberghiera. Nell’ipotesi in cui, invece, il ricovero è dovuto per la fruizione di trattamenti salvavita, la retta dovrebbe essere totalmente a carico dell’Ente comunale e dell’ASL.

Nei casi più gravi, infatti, la retta è pagata al 50% dall’ASL di competenza e al 50% dal Comune di residenza del disabile. Per usufruire di tali agevolazioni, però, bisogna presentare una specifica documentazione e allegare il cd. ISEE socio- economico, che prende in considerazione la situazione reddituale del ricoverato e la componente aggiuntiva dei figli. Il Comune, poi, nomina una Commissione di verifica, per esaminare la sussistenza dei requisiti necessari.

Nel caso della madre della nostra Lettrice, l’Alzheimer è una patologia grave, causa non autosufficienza e, dunque, non spetta ai familiari versare la quota; anzi, se fosse già stata saldata, è possibile richiederne la restituzione al Comune. A stabilire tale principio è la sentenza n. 2384/2013 del Tribunale di Verona.

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I presupposti per l’agevolazione

Quanto finora specificato, ovviamente, vale solo nell’ipotesi di ricovero presso case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Per le strutture private, invece, il pagamento della retta spetta sempre al beneficiario del servizio.

Nel caso specifico della nostra Lettrice, per continuare ad usufruire delle agevolazioni economiche del Comune, è opportuno, innanzitutto, inviare all’Ente un’intimazione legale, allegando la documentazione di invalidità della madre. In tal modo, si intima il versamento della quota dovuta dal Comune, facendo presente che, diversamente, si procederà per via giudiziaria.

In alternativa, per evitare un dispendio di tempo e denaro, potrebbe essere opportuno provvedere a spostare la paziente presso una diversa struttura, in particolare presso una RSA. Tale scelta potrebbe essere la soluzione migliore non solo perché la madre della nostra Lettrice potrebbe avere accesso a cure più specifiche e costanti, ma anche perché, l’Alzheimer, essendo una patologia invalidante, da accesso alla gratuità delle prestazioni fornite alla RSA. A sostegno di tale soluzione, si è pronunciato il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1964/2017.

In conclusione, anche alla madre della Lettrice spetterebbe l’assistenza a totale carico del Sistema Sanitario Nazionale, soprattutto se la figlia dimostra che non può accudirla.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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