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Economia

Congedo straordinario: cosa si intende per assistenza continua? È fondamentale saperlo

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Il congedo straordinario è una delle agevolazioni stabilite per garantire un’adeguata assistenza ai soggetti con disabilità grave.

Il congedo straordinario consiste in un periodo di aspettativa retribuita della durata massima di 2 anni, riconosciuto ai lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati.

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Lo scopo di tale misura è quello di permettere ai lavoratori di assentarsi dal luogo di lavoro, per assistere in maniera adeguata un familiare disabile grave. In altre parole, serve a conciliare lo svolgimento dell’attività lavorativa con i doveri di assistenza.

Vediamo , dunque, quali sono le modalità di fruizione del beneficio.

Per tutte le informazioni aggiuntive, consulta il seguente articolo: “Congedo straordinario retribuito legge 104: cosa c’è da sapere prima di fare domanda“.

Congedo straordinario: il presupposto essenziale

Un nostro gentile Lettore ha inviato il seguente quesito:

Buongiorno, sono un insegnante presso la scuola pubblica e sono intenzionato a richiedere il congedo 104 per qualche mese, per accudire mia madre. Ho un dubbio, però, relativo al dovere di assistenza di continua al disabile. Ho la necessità, infatti, di curare anche alcuni interessi reddituali di mia madre, come, ad esempio, gli appartamenti di sua proprietà e la riscossione degli affitti. Nell’agevolazione è contemplata tale possibilità? Grazie mille”.

Innanzitutto, è bene chiarire che, come ha sottolineato il nostro Lettore, per la concessione del congedo 104 è necessaria la sussistenza del requisito dell’esclusività. Cosa significa, dunque, assistenza esclusiva? Che il caregiver deve effettivamente assistere il familiare disabile e soddisfare le sue necessità quotidiane. Si tratta, infatti, di un impegno che esige enorme sacrificio e molta dedizione.

Tale assistenza deve essere dimostrata attraverso la presentazione di un determinato programma di intervento. Deve, infatti, esserci una programmazione mensile dettagliata, con la specificazione di tutte le modalità con le quali si vuole accudire il disabile.

Il caregiver deve essere l’unico soggetto a prestare assistenza al portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992. Il requisito di esclusività, tuttavia, non esclude ulteriori modalità di assistenza privata o pubblica (per esempio, una badante personale o il ricovero presso una struttura specifica).

È necessario sottolineare, inoltre, che, durante il periodo di ricovero presso un Istituto a carico dello Stato, non si ha diritto ad utilizzare i vantaggi della Legge 104. Bisognerà, quindi, aspettare la fine della degenza.

Presentazione della domanda

La normativa prevede un iter ben dettagliato per la presentazione della richiesta del permesso.

Il beneficio non è riconosciuto sempre; è fondamentale, infatti, l’attribuzione di una disabilità grave e, dunque, che dal verbale rilasciato dalla Commissione medica risulti la dicitura “Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992)”.

Dopo tale riconoscimento, l’interessato può inviare la domanda di congedo all’INPS e, successivamente, presentarne una copia al proprio datore di lavoro.

Ai sensi del D.lgs 151/2001, l’invio della richiesta deve avvenire in modalità telematica, tramite il sito dell’INPS. A tal fine, si possono utilizzare i seguenti metodi:

  • servizio telematico a disposizione del cittadino, attraverso il portale istituzionale dell’Ente. È sufficiente accedere alla sezione dedicata: “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
  • assistenza di un CAF/ Patronato;
  • Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o lo 06164164 (da rete mobile, con tariffa a carico dell’utente, in base al proprio piano telefonico).

Potrebbe interessarti anche il seguente approfondimento: “Congedo straordinario legge 104: domicilio o residenza? L’errore da non commettere“.

Congedo straordinario: a chi spetta?

Il diritto ad ottenere i due anni di congedo spetta sulla base di un preciso ordine di priorità, che deve essere necessariamente rispettato.  Nello specifico, possono chiedere il beneficio:

  • il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente e il convivente di fatto del disabile grave;
  • il padre o la madre (anche adottivi o affidatari) del disabile, nell’ipotesi di mancanza, decesso o possesso di patologie invalidanti del coniuge convivente, della parte dell’unione civile convivente e del convivente di fatto;
  • uno dei figli conviventi del soggetto disabile grave, se il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, il convivente di fatto ed entrambi i genitori siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei fratelli o sorelle conviventi del disabile grave, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, il convivente di fatto, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un parente o affine entro il terzo grado convivente del disabile, nell’ipotesi in cui tutti i soggetti appena elencati siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Infine, uno degli aspetti più dibattuti riguarda la possibilità di fruire del congedo straordinario anche in maniera frazionata. Tale facoltà è contemplata dalla normativa ma, per evitare che vengano contati anche i giorni festivi, i sabati e le domeniche, è richiesta l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro di congedo.

L’agevolazione, però, non spetta per i periodi in cui non c’è attività lavorativa, come, ad esempio, part-time verticale con periodi non retribuiti.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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