Cambia il pagamento TFR Inps: dal 2023 sarà tutto diverso, le novità

Nuove importanti istruzioni dell’Inps in materia di trattamento di fine rapporto, in breve TFR. Le novità incluse nel messaggio dell’istituto n. 4469 del 12 dicembre scorso.

Novità in arrivo per coloro che chiedono il pagamento del trattamento di fine rapporto – TFR all’Inps, perché sono state rese note istruzioni aggiornate in riferimento ai datori di lavoro incapienti.

tfr
canva

Si tratta di un nuovo iter telematico, nel pieno rispetto del percorso di transizione digitale che sta coinvolgendo istituzioni ed uffici pubblici nei rapporti con i cittadini.

La procedura online sarà obbligatoria dal prossimo 10 febbraio, perciò di seguito daremo qualche ulteriore indicazione su queste novità che, certamente, non riguardano un numero ridottissimo di lavoratori. Il riferimento è il messaggio Inps n. 4469 del 12 dicembre scorso, recante il seguente oggetto: “Domanda di intervento al Fondo di Tesoreria per il pagamento diretto del TFR ai lavoratori. Modifica della modalità di invio del file XML“. I dettagli.

TFR e acconto imposta sostitutiva: da pagare entro il 16 dicembre per non incorrere in questi errori

Novità TFR lavoratori e aziende incapienti

E’ detto comunemente TFR ed è l’acronimo del trattamento di fine rapporto, vale a dire la prestazione economica erogata a favore del lavoratore dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro, per ogni motivo essa si abbia. Ci riferiamo dunque a tutti i casi di licenziamento, di dimissioni, o al raggiungimento dell’età della pensione. Tecnicamente, il TFR è un compenso con corresponsione differita alla data della cessazione dell’esperienza di lavoro, ovvero una sorta di salario posticipato quantificato per quote annuali.

Nella prassi dei rapporti di lavoro, il trattamento di fine rapporto è appunto versato dal datore di lavoro dopo la risoluzione del rapporto (con i contratti che indicano specifiche tempistiche), tuttavia, qualora l’azienda dichiari l’incapienza, scatta la tutela tramite l’Inps – il quale verserà la cifra spettante nel conto del lavoratore.

Tra alcune settimane, come accennato in apertura, nuove regole a regime per quanto attiene alla procedura per la richiesta all’istituto di previdenza, mirata al versamento del trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle aziende incapienti – e ci riferiamo a quei datori di lavoro che non sono in grado di pagare la liquidazione al termine dell’esperienza di lavoro di un loro dipendente.

La procedura sarà interamente digitalizzata e dunque sburocratizzata e la novità è di sicuro rilievo in quanto la domanda all’Inps andrà presentata soltanto per il tramite dei servizi web. Infatti non sarà più possibile far pervenire il file alla casella di posta elettronica (PEC) della Tesoreria.

Richiesta dell’azienda incapiente all’Inps: alcune precisazioni

Rimarchiamo che, in ipotesi di incapienza, anche il datore di lavoro può domandare all’istituto di previdenza di intervenire, per il tramite delle risorse del Fondo di garanzia ad hoc, che intende sostenere e tutelare uno dei fondamentali diritti dei lavoratori. Si tratta del Fondo di Tesoreria per il pagamento diretto del TFR ai lavoratori.

L’azienda deve ricordare che, in dette circostanze, la domanda si invierà servendosi del canale web, anche in modalità massiva con file xml se il numero dei beneficiari è consistente.

L’interessato deve dunque seguire il percorso ora esposto:

  • accesso con le proprie credenziali alla sezione del sito Inps  “Prestazioni e Servizi”>Servizi”;
  • una volta entrato, scelta di “TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria” e poi “TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria – Domande XML”.

Sussiste però un periodo transitorio di 60 giorni, e conseguentemente fino al 10 febbraio del prossimo anno è possibile proseguire a usare anche il precedente canale web. Dopo quel giorno, sarà utilizzabile la sola nuova procedura per servizi Inps online di cui al messaggio n. 4469. In sintesi, tutti coloro che hanno a che fare o che avranno a che fare con un TFR pagato dall’Inps causa incapienza, dovranno riferirsi alle nuove istruzioni.

In particolare, la casella PEC Info.FondoTesoreria@inps.it sarà ancora a disposizione per segnalare quesiti di carattere tecnico attinenti alla compilazione dei file XML o alla gestione dei file di esito prodotti dalla procedura di acquisizione. Ma attenzione perché, dopo il citato periodo transitorio, detta casella non potrà più essere sfruttata per l’invio della domanda.

Conclusioni

Per quanto riguarda il pagamento diretto del TFR per datori di lavoro incapienti abbiamo dunque nuove istruzioni Inps per la domanda online. Infatti l’istituto ha reso note le nuove modalità di inoltro delle richieste di intervento al Fondo di Tesoreria per il versamento diretto del trattamento di fine rapporto ai dipendenti, da parte dei datori di lavoro che dichiarano l’incapienza, vale a dire l’impossibilità di conguagliare il versamento del TFR ai dipendenti con gli importi contributivi dovuti.

Come detto sopra, il nuovo iter prevede anzitutto un periodo transitorio di 60 giorni, all’interno del quale si potrà usare ancora anche l’anteriore metodo. Terminato il periodo transitorio sarà possibile inoltrare la domanda soltanto con l’utilizzo dei servizi online TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria e TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria – Domanda XML.

Per ogni ulteriore informazione e dettaglio a riguardo, rinviamo comunque al messaggio Inps n. 4469 del 12 dicembre scorso.

Gestione cookie