Congedo straordinario e convivenza: quando si rischia di perdere l’indennità

Il congedo straordinario ha come requisito la convivenza con il disabile grave da assistere, con una sola eccezione.

Per soddisfare la necessità della coabitazione, necessaria per poter garantire l’assistenza continua, caregiver e persona con disabilità devono avere la stessa residenza. Solo ai genitori che seguono un figlio disabile in situazione di gravità il cambio di residenza non è richiesto. Il congedo biennale legge 104 viene concesso ai familiari secondo un preciso ordine di priorità e la convivenza deve essere conservata per tutta la sua durata. 

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In alternativa alla residenza, nel caso in cui il caregiver e il disabile risiedano in comuni diversi, è possibile optare per un’altra soluzione, ossia la dimora temporanea. Ma è necessario essere consapevoli di alcuni dettagli fondamentali.

Congedo straordinario e convivenza: il quesito

Una lettrice ha inviato il seguente quesito: “Ho presentato domanda di congedo biennale alla mia scuola di titolarità inserendo tutta la documentazione relativa a due mesi di congedo per assistenza genitore. Non avendo la residenza ho inserito nella richiesta un’autocertificazione di domicilio temporaneo. Dopo alcuni mesi la ragioneria mi richiede indietro due mesi di stipendio perché non avevo diritto. Mi chiedo: la segreteria era tenuta a valutare la documentazione e annullare la richiesta in quanto non era conforme con le normative di legge?”

Come funziona la convivenza 

Come già evidenziato, il congedo straordinario richiede la convivenza tra il soggetto con disabilità grave e il familiare che presta assistenza. Un requisito che può essere soddisfatto anche se si ha la residenza allo stesso indirizzo e numero civico, seppur in interni diversi. In questo caso infatti la vicinanza tra le abitazioni rende comunque possibile l’assistenza continua di cui la persona con disabilità in situazione di gravità necessita.

La legge ammette anche la dimora temporanea. Per ottenerla è necessario iscriversi allo schedario della popolazione temporanea del comune chi vi risiede da almeno 4 mesi: dura però solo 12 mesi, trascorsi i quali non si è più considerati temporanei. A questo punto si deve richiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Per il congedo straordinario legge 104 il domicilio non è sufficiente. La residenza infatti è la dimora abituale di una persona, mentre il domicilio è descritto come “il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi”.

Congedo straordinario e domicilio

In merito al quesito della lettrice, possiamo evidenziare che effettivamente il domicilio non basta. Avrebbe potuto valutare la possibilità di iscriversi nello schedario della popolazione temporanea, nel caso la madre risieda in un comune diverso. Ricordiamo che sono previsti dei controlli sulle autocertificazioni, con la possibilità di decadere dai benefici eventualmente fruiti fino ad arrivare a conseguenze civili e penali. Il dipendente, inoltre, decade dai diritti della legge 104 “qualora il datore di lavoro oppure l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti”. Le consigliamo comunque di rivolgersi a un professionista, in modo da avere un parere legale sulla vicenda. 

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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