Pensioni, cambia tutto per questa categoria: pubblicate le nuove regole in Gazzetta

In tema di versamento contributi e pensioni, le ultime novità normative pongono i professionisti, assunti nella PA per l’attuazione del PNRR, innanzi ad un bivio, ovvero restare nella cassa privata oppure passare all’Inps, gestione ex dipendenti pubblici. I dettagli.

E’ noto che per quanto attiene alle varie fasi di attuazione degli obiettivi del PNRR, le regole di legge prevedono l’assunzione di professionisti all’interno degli uffici della PA. La loro preparazione teorica e tecnica e le competenze pratiche sono infatti fondamentali nel percorso del Piano mirato a modernizzare il paese.

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Ebbene, la recente notizia che riguarda proprio i professionisti – e le loro pensioni – si trova in Gazzetta Ufficiale: pubblicato infatti il decreto del Ministero del Lavoro che mette in pratica ciò che è stato indicato dal decreto legge n. 80 del 2021, il quale include misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel decreto si specifica che entro il prossimo 2 dicembre i professionisti assunti dalle Pubbliche Amministrazioni per l’attuazione del PNRR dovranno scegliere se conservare, o meno, l’iscrizione all’ente privato di categoria. Vediamo un po’ più da vicino questo tema, che sicuramente interesserà non poche persone per i riflessi che ha dal lato previdenziale.

Pensioni, PNRR e professionisti: le due alternative a disposizione di chi viene assunto nella PA

Le indicazioni in GU fugano ogni dubbio: entro le prossime settimane i professionisti assunti negli uffici pubblici per dare una mano a concretizzare quanto previsto nel PNRR dovranno scegliere se:

  • conservare l’iscrizione alla cassa professionale;
  • oppure passare all’Inps, alla gestione pensioni ex dipendenti pubblici.

Non a caso, il decreto Ministero del lavoro del 2 settembre, di cui appunto la pubblicazione in Gazzetta, reca parole molto chiare, disciplinando “l’opzione per il mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione“.

Il provvedimento appena citato applica quanto previsto dal summenzionato decreto legge n. 80 dello scorso anno, il quale ha disciplinato le assunzioni per l’attuazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.

Pensioni professionisti: cosa cambia?

Le novità stanno fondamentalmente in questi termini:

  • i professionisti assunti sono considerati a tutti gli effetti come lavoratori subordinati e ad essi si applicano le stesse disposizioni contrattuali, già valevoli per i lavoratori dipendenti della PA con iscrizione all’Inps, gestione Ex-Inpdap;
  • entro il prossimo 2 dicembre 2022, i professionisti già assunti nella PA dovranno rendere noto alla cassa sia la presenza del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato nella PA, sia la volontà di conservare o meno l’iscrizione alla cassa stessa;
  • dettaglio molto importante è quello per cui se il regolamento della cassa pensioni di appartenenza già prevede l’opzione per il pagamento allo stesso ente privato di appartenenza dei contributi relativi all’attività come lavoratore subordinato, si potrà scegliere quel regime.

Nelle circostanze in cui il professionista scelga di iscriversi alla gestione Inps, la cassa privata di categoria dovrà ovviamene sospenderlo dai propri ruoli e la collegata posizione assicurativa in essere non sarà alimentata da ulteriori contributi previdenziali, fino alla fine del rapporto di lavoro subordinato – che rimarchiamo essere a tempo determinato per il tempo strettamente necessario all’attuazione degli obiettivi di cui al PNRR.

Ulteriori precisazioni in merito alla scelta del professionista in ambito pensioni e previdenza

Non dimentichiamo poi ulteriori dettagli di cui alle norme che disciplinano previdenza e contributi pensioni per questi professionisti. Infatti per tutta la durata del rapporto di lavoro dipendente presso la PA, non è dovuto alla cassa professionale di categoria alcun contributo di tipo soggettivo o integrativo a scopi previdenziali o assistenziali, mentre il professionista non si avvale delle prestazioni collegate all’iscrizione.

Attenzione però: dalla previsione sono esclusi i contributi obbligatori eventualmente dovuti alla cassa di categoria del professionista per il solo mantenimento dell’iscrizione all’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e le prestazioni collegate agli stessi.

Mentre non vi sono dubbi sul fatto che alla fine del lavoro per la PA il professionista potrà compiere il ricongiungimento del periodo assicurativo maturato presso la gestione Inps suddetta. Peraltro il meccanismo è agevolato in quanto la ricongiunzione sarà del tutto gratuita e ciò in deroga rispetto alle regole generali.

La scelta di restare nella cassa privata di categoria

Che succede invece se il professionista sceglie di non spostarsi alla gestione Inps  pensioni, mantenendo l’iscrizione della cassa privata di appartenenza anche per la durata del rapporto di lavoro subordinato presso la PA? Ebbene, nel caso in questi decida di rimanere dov’è l’ente non sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli, conservando attiva la collegata posizione assicurativa in essere, e conseguentemente questa sarà ancora alimentata dai contributi nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente. Si precisa peraltro che sarà valevole anche la contribuzione per la copertura delle prestazioni assistenziali versate a vario titolo dalla cassa di categoria, ma non la contribuzione di maternità perché  la relativa copertura è garantita dall’Inps gestione separata.

Concludendo, si tratta dunque di una scelta in fatto di pensioni cui si trovano di fronte i professionisti che sono assunti alle dipendenze della PA per quanto attiene l’attuazione del PNRR. L’opzione, come detto, andrà comunicata entro il 2 dicembre, ovvero entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

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