Il Superbonus 110% può essere richiesto per effettuare lavori in seguito ad un evento calamitoso con indennizzo da parte di una compagnia assicurativa.
Il risarcimento assicurativo è compatibile con il Superbonus e gli altri Bonus edilizi ma occorrerà tener conto delle direttive sui massimali.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito attraverso due interpelli, il numero 458 e il numero 459 del 20 settembre 2022, la relazione tra Bonus edilizi e risarcimenti della compagnia assicurati in caso di evento calamitoso. Nello specifico, in caso di realizzazione di lavori ammessi al Superbonus 110% – o al Bonus ristrutturazione, Ecobonus, Bonus facciare… – il contribuente potrà applicare l’agevolazione edilizia sulla somma totale se la connessione ai lavori è assente. Ciò significa che gli importi incassati come risarcimento del danno non dovranno essere sottratti dal massimale. Qualora il rimborso non concorresse al reddito, invece, si conteggerebbe nel limite massimo di spesa.
Poniamo il caso in cui si verifichi un evento che ha comportato un danno ad un immobile (ad esempio un incendio). La compagnia di assicurazioni erogherà un indennizzo assicurativo a copertura dei danni. Ebbene, tale indennizzo non costituisce un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile. Ciò significa che non dovrà essere sottratto dalle spese che il contribuente dovrebbe eventualmente sostenere per effettuare lavori ammessi alla detrazione del Superbonus o di altri Bonus edilizi. Le spese, dunque, potranno essere considerate completamente a carico del contribuente.
Questa la spiegazione data tramite interpello ad un caso in cui l’assicurazione ha corrisposto l’indennizzo e il contribuente ha sostenuto lavori di rifacimento del tetto ammettendo gli interventi al Super SismaBonus. Secondo l’Agenzia delle Entrate la spesa effettuata per i lavori ammessi alla misura è interamente a carico del contribuente e dunque agevolata in toto senza alcuna sottrazione di somme dall’indennizzo.
In determinati casi, le somme a rimborso dovranno essere sottratte dall’indennizzo assicurativo. Ciò accade quando i risarcimenti non concorrono alla formazione del reddito. La risposta chiarificatrice è data nel secondo interpello. Nel momento in cui l’indennizzo compone un rimborso direttamente collegato alle spese da sostenere per ripristinare l’immobile allora scatterà la sottrazione dalle spese ammesse alla detrazione. Se la connessione è assente, invece, l’intera spesa edilizia sarà considerata a carico del contribuente e dunque agevolabile senza scorporamento dell’importo dell’indennizzo.
Riassumendo, se oggetto della copertura è il risarcimento del danno non dovrà essere conteggiato nel massimale del Superbonus (o di altri Bonus edilizi). Se, al contrario, l’oggetto della copertura è il rimborso delle spese effettuate per riparare l’edificio allora rientra nel conteggio del massimale.
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