Rottamazione cartelle: è possibile rateizzare ma solo a queste condizioni

Il decreto Aiuti ha modificato la modulistica di riscossione della rottamazione delle cartelle esattoriali. Ecco quali sono le ultime novità.

Quando si parla di rottamazione delle cartelle esattoriali si intende una misura fiscale che permette di estinguere i debiti con lo Stato evitando il pagamento di sanzioni sull’importo dovuto.

rottamazione cartelle
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Spesso l’importo è molto alto e per questo motivo i contribuenti chiedono una dilazione del pagamento, ovvero una rateizzazione dell’importo. Soprattutto se si trovano in difficoltà economica.

Rottamazione cartelle: è possibile rateizzare ma solo a queste condizioni

A partire dal 16 luglio l’Agenzia delle entrate ha presentato nuovi moduli per chiedere la rateizzazione per il pagamento delle cartelle esattoriali. I nuovi moduli nascono dopo la modifica applicata dal decreto Aiuti all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, nello specifico il comma 1 del suddetto articolo. La modifica riguarda l’innalzamento della soglia limite per la rottamazione delle cartelle che passa da 60mila euro a 120mila euro.

La rottamazione sarà efficace solo se la domanda di rateizzazione sia stata presentata dopo il 16 luglio 2022. È necessaria, però, una specifica documentazione che attesti la temporanea difficoltà economica del contribuente.

È importante tener presente che la rateizzazione della cartella può decadere qualora non vengano pagate otto rate (anche non consecutive) invece delle cinque previste. In questo caso le cartelle non potranno essere nuovamente rateizzate. Però, il contribuente può chiedere una nuova dilazione del pagamento per cartelle diverse.

Rateizzazione fino a 120mila euro

Per ottenere la rottamazione delle cartelle per debiti fino a 120mila euro il contribuente deve presentare direttamente una domanda tramite il servizio presente nell’area riservata “Rateizza adesso”. È possibile anche utilizzando il modello R1 che poi dovrà essere inviato via PEC agli indirizzi riportati sul modulo stesso.

Dovrà essere inviata anche un documento che dichiari la temporanea difficoltà economica. Però non sarà necessario aggiungere i documenti che attestino tale difficoltà. In seguito, il contribuente accederà al piano ordinario che consentirà di rateizzare il debito con rate costanti o crescenti (dipende dalla scelta) fino a 72 rate in 6 anni.

Rateizzazione oltre i 120mila euro

Qualora l’importo fosse superiore a 120mila euro la domanda per la dilazione dell’importo della cartella esattoriale dovrà essere inviata esclusivamente via PEC. A questa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  • certificazione della situazione reddituale ISEE, se i contribuenti sono ditte individuali con regimi fiscali semplificati;
  • copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato, prospetto dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa, in caso di ditte individuali in regine fiscale ordinario, ma anche altre imprese.

Si accede al piano ordinario che consente di pagare l’importo in 72 rate (6 anni) costanti o crescenti in base alla scelta fatta.

Rottamazione cartelle: piano straordinario fino a 120 rate

L’Agenzia delle Entrate Riscossione offre la possibilità di un pagamento dilazionato superiore a 72 rate. Questo piano straordinario è possibile solo per quelle aziende che non riescono a ripagare il debito con la rateizzazione ordinaria. Nello specifico si tratta di dilazionare l’importo fino a 120 rate costanti.

Però, le aziende devono essere in possesso dei requisiti indicati dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013. Questo decreto stabilisce anche il numero delle rate concesse per la dilazione dell’importo della cartella.

Tra l’altro il contribuente dovrà allegare alcuni documenti attestanti la grave difficoltà economica. Le condizioni in cui si deve trovare il contribuente sonio le seguenti:

  • ditte individuali in regime fiscale semplificato: l’importo della rata deve essere superiore al 20% del reddito mensile ai sensi dell’Indicatore della situazione reddituale inserito all’interno dell’ISEE;
  • ditte individuali in regime fiscale ordinario e altre imprese: la rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione mensile e nello stesso tempo l’indice di liquidità è compreso tra lo 0,5 e l’1.

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