Se hai le idee confuse su smart working e nuovi obblighi di comunicazione, ecco la nota ministeriale che fa piena luce

Un nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali include i primi chiarimenti e le prime istruzioni ministeriali in tema di nuovi obblighi di comunicazione e smart working. Ecco cosa ricordare.

A partire dal primo settembre sarà utilizzabile il modulo web per rispettare agli obblighi di comunicazione telematica delle informazioni di cui all’accordo di smart working.

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Si tratta di una importante novità che, tuttavia, sarà introdotta in modo graduale in quanto i datori di lavoro avranno tempo fino al primo novembre 2022 per dare luogo all’adempimento. In altre parole le istituzioni hanno previsto una prima fase temporanea, in cui il citato obbligo di comunicazione potrà essere messo in atto entro inizio novembre.

Di fatto siamo innanzi ad uno dei chiarimenti chiave, che sono contenuti nella nota del 26 agosto scorso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – pubblicata proprio alcuni giorni dopo l’emanazione del decreto ministeriale n.149 del 22 agosto in materia di modello di comunicazione lavoro agile.

Quanto reso noto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali è utile perché contiene i primi chiarimenti e le prime istruzioni sulle nuove regole dello smart working. Ma è pur vero che i nuovi obblighi di comunicazione attivi dal primo settembre necessiteranno di nuovi contributi e delucidazioni ministeriali che, auspicabilmente, avremo tra pochi giorni. Per il momento, facciamo il punto sul quadro attuale.

Smart working e nuovi obblighi di comunicazione: l’utilità della nota ministeriale del 26 agosto

I chiarimenti del Ministero sono quanto mai essenziali alla luce di una disciplina normativa che, pur aggiornata alla disposizione di cui all’art. 23, comma 1, della legge n. 81 del 2017, poi modificata dall’art. 41-bis del decreto Semplificazioni fiscali del 21 giugno 2022, non è esente da critiche e lacune sotto vari aspetti. Di supporto a chiarire la situazione è stato il decreto ministeriale di attuazione n. 149 – sopra citato – anche se il vero contributo è opera della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministero ha spiegato infatti alcuni punti importanti in tema di nuovi obblighi di comunicazione e smart working. In particolare, questa istituzione ha spiegato che le nuove modalità per rispettare l’obbligo di comunicazione delle informazioni incluse nell’accordo di smart working scattano, a partire dal primo settembre 2022, nelle ipotesi che seguono:

  • laddove il datore di lavoro sottoscriva nuovi accordi di lavoro agile;
  • quando si intenda immettere delle modifiche ad accordi già sottoscritti.

Non solo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali include nel quadro delle modifiche oggetto di comunicazione anche le proroghe di anteriori accordi, offrendo un utile chiarimento della previsione di cui all’art. 2, comma 2 del D.M. n. 149 del 22 agosto. Infatti in quest’ultimo documento si trova genericamente scritto che le disposizioni del decreto valgono per gli accordi individuali sottoscritti o modificati a partire dalla data del primo settembre 2022.

La nota ministeriale sopperisce ad una importante lacuna del DM n. 149 del 22 agosto

In base a quanto indicato dal Ministero del lavoro, sempre dal primo settembre, l’istituzione metterà a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati, il modulo di comunicazione ad hoc, relativo all’accordo di smart working. Lo farà per il tramite del portale web Servizi Lavoro, accessibile con autenticazione via SPID e carta d’identità elettronica. Tuttavia permane la validità delle comunicazioni già compiute in base alle modalità della disciplina previgente.

Ma la nota ministeriale del 26 agosto intende superare alcune lacune normative in tema di disciplina dello smart working, indicando anche un termine entro il quale dare luogo all’adempimento dell’obbligo di comunicazione. Ebbene, il chiarimento si è rivelato necessario perché la nuova norma introdotta dal recente decreto Semplificazioni si è limitata a disporre in merito ai contenuti della comunicazione, dando poi il compito ad un provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definire la modalità concrete di assolvimento degli obblighi di comunicazione.

Tuttavia anche dopo l’emanazione del decreto attuativo la lacuna normativa è rimasta: ecco allora che l’utilità della nota ministeriale si rivela in tutta chiarezza. Infatti il Ministero del lavoro ha sottolineato nel documento che, nella volontà di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro e le aziende, la comunicazione dovrà essere svolta entro il termine di 5 giorni. Ci si riferisce a quanto all’art. 4-bis, comma 5, del d. lgs. 181 del 21 aprile 2000 (recante disposizioni di agevolazione in tema di incontro tra domanda ed offerta di lavoro) per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro –  rappresentando lo smart working meramente una trasformazione della modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

Ulteriori specificazioni nella nota ministeriale

Per questa via può oggi trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dal legislatore e, conseguentemente, ricordiamo che in ipotesi di inadempienza varranno le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 276 del 2003.

Infine, in fase di prima applicazione, si ribadisce che l’obbligo della comunicazione potrà essere rispettato entro il primo novembre 2022, al fine di consentire l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro alle nuove regole sullo smart working.

Il testo della nota del 26 agosto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

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