Un lavoro con prestazione occasionale o a chiamata è compatibile con la percezione della pensione per lavoratori precoci?
Il quesito che ci pone una nostra Lettore è il seguente: “Buongiorno, mio marito è andato in pensione con la legge dei precoci e oggi vorrebbe riprendere il lavoro ma solo con prestazioni occasionali o a chiamata. Cosa comporterebbe sulla pensione e potrebbe farlo senza incorrere a sanzioni? Grazie per la risposta.“
Percepire la pensione per lavoratori precoci al ricorrere di determinate condizioni consente ugualmente di lavorare, anche fornendo prestazioni occasionali e non continuative nel tempo oppure vi è un divieto assoluto? Sciogliamo i dubbi su questo tema, approfondendo le questioni principali.
Il trattamento pensionistico per lavoratori precoci è una prestazione di natura economica a cui hanno diritto i lavoratori che non solo vantano 12 mesi di contribuzione effettiva prima di aver compiuto i 19 anni di età (cosiddetti lavoratori precoci) ma che completeranno entro il 31 dicembre 2026 41 anni di contribuzione (cosiddetta Quota 41).
Inoltre, i suddetti lavoratori devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
È considerato usurante:
La pensione anticipata per i lavoratori precoci, dal momento della sua decorrenza non è cumulabile con redditi derivanti da lavoro subordinato o lavoro autonomo prodotti in Italia oppure all’estero.
Dunque i lavoratori precoci che sfruttano il prepensionamento con 41 anni di contributi versati non possono svolgere alcuna attività lavorativa per un periodo temporale massimo di un anno e dieci mesi dal momento del pensionamento, a pena di vedersi sospesa l’elargizione della pensione ed essere costretti a restituire tutti i ratei percepiti.
La nostra Lettrice ci chiede se rischia di subire sanzioni il marito che è andato in pensione con la legge sui lavoratori precoci e che oggi vorrebbe riprendere il lavoro, fornendo con prestazioni occasionali o a chiamata.
Per quanto riguarda il pensionamento per lavoratori precoci vi è un divieto di cumulo con redditi derivanti da lavoro, sia subordinato che autonomo, che tuttavia ha un perimetro temporale di applicazione abbastanza ristretto e che corrisponde alla differenza tra l’anzianità contributiva con i requisiti ordinari e l’anzianità contributiva posseduta al momento del pensionamento anticipato.
Dunque un lavoratore che consegue la pensione con 41 anni di contributi non potrà lavorare per un anno e 10 mesi dal pensionamento cioè sino al perfezionamento (virtuale) di 42 anni e 10 mesi di contributi.
Quindi se il marito della nostra Lettrice è andato in pensione più di un anno e 10 mesi fa può già effettuare prestazioni lavorative.
In caso contrario, per poter lavorare dovrà attendere che trascorra questo lasso di tempo di un anno e 10 mesi da quando è andato anticipatamente in pensione per non incorrere in sanzioni.
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