Imu: si ha l’esenzione anche se i coniugi hanno residenze differenti? La risposta è inaspettata

Cosa succede per il pagamento dell’Imu se il marito e la moglie possiedono due case ed hanno la residenza ognuno in un Comune diverso?

È frequente il caso di due coniugi che sono proprietari di due immobili diversi ed ognuno ha la residenza presso di esse, in due Comuni differenti.

imu
Adobe Stock

In questa ipotesi, quali sono le regole in materia di Imu? Se il marito e la moglie decidono di abitare entrambi presso una sola casa, sull’altra bisogna pagare la tassa municipale? Oppure si può beneficiare della Legge 160/2019?

Analizziamo, dunque, la disciplina dell’imposta e scopriamo su quali immobili si è obbligati a pagarla.

Imu: in cosa consiste tale tassa?

L’Imu, l’Imposta Municipale Unica o Propria, è una tassa introdotta dall’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011. Si tratta di un’imposta patrimoniale (cioè relativa agli immobili), che deve essere versata da coloro che possiedono tali beni.

Fa eccezione, però, l’abitazione principale, cioè la casa che funge da dimora di fatto e dove si trova la residenza anagrafica. Sono prime case quelle iscritte nelle categorie catastali dalla A/1 alla A/9, nell’ipotesi in cui i proprietari vi abitino costantemente. Se, invece, i componenti del nucleo familiare hanno la dimora e la residenza in case diverse, ma nello stesso Comune, l’esonero dal pagamento dell’Imu riguarda solo un immobile.

L’imposta va versata in due rate. Nello specifico:

  • entro il 16 giugno di ogni anno, va pagato l’acconto, in base all’aliquota e alle detrazioni dell’anno precedente;
  • il 16 dicembre, invece, è la scadenza per il saldo della tassa relativa all’intero anno.

I contribuenti, inoltre, devono provvedere al pagamento attraverso uno dei seguenti metodi:

  • Modello F24;
  • bollettino di conto corrente postale;
  • piattaforma PagoPa.

Leggi anche: “Esenzione IMU, i requisiti per non pagare l’imposta da proprietario dell’immobile“.

Chi deve pagare e per quali immobili?

Sono tenuti al pagamento dell’Imu i possessori degli immobili che rientrano in una delle seguenti tipologie:

  • fabbricati;
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Sono, inoltre, obbligati al pagamento, oltre i proprietari, anche:

  • i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
  • il coniuge assegnatario della casa coniugale, in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio;
  • il concessionario, nell’ipotesi di concessione di aree demaniali;
  • il locatario, nel caso di immobili in locazione finanziaria.

Non bisogna, invece, pagare l’Imu sull’abitazione principale, ossia l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Se, quindi, manca uno di questi requisiti, l’immobile acquista automaticamente lo status di “seconda casa” e, dunque, per esso spetta il pagamento dell’imposta.

Leggi anche: “Imu sui terreni: quando si è obbligati al pagamento? Attenzione, scattano multe pazzesche“.

Coniugi con residenze diverse: quando bisogna pagare l’Imu?

La Legge n.160 del 2019, al comma 741, lettera b) dell’articolo 1, ha stabilito una novità molto importante, per quanto riguarda l’esenzione dal pagamento dell’Imu. La norma, infatti, sancisce che, se i componenti di un nucleo familiare stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi (presso lo stesso Comune o in due Comuni differenti), i benefici per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile, prescelto dai proprietari.

Il legislatore, in tal modo, ha risolto un dubbio più volte sottoposto all’attenzione della Cassazione. Molti coniugi, infatti, si sono interrogati circa la facoltà di poter usufruire dell’esenzione dal pagamento dell’Imu nel caso in cui avessero stabilito la residenza anagrafica in case di proprietà diverse.

A decorrere dal 2022, quindi, c’è, finalmente, la certezza che si può utilizzare l’agevolazione dell’esenzione per un immobile, scelto dallo stesso contribuente. Nel caso in cui, dunque, ci siano due differenti residenze e due differenti dimore abituali dei coniugi, solo su una casa si può applicare l’esenzione.

L’interessato dovrà, a tal fine, specificare, nella dichiarazione Imu, “l’abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art.1, comma 741, lett b), Legge n. 160/2019”.

Lascia un commento


Impostazioni privacy