Superbonus, la cessione del credito si può estendere ai parenti e amici: scopriamo le ultime novità

In tema Superbonus un’importante novità, per la cessione del credito si può chiedere l’appoggio di parenti e amici. Capiamo cosa significa.

Coinvolgere la famiglia nei Bonus edilizi è possibile, in caso di difficoltà meglio cedere il credito ad un parente.

Superbonus
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Affrontare l’argomento dei Bonus edilizi non è semplice. Ci sono cavilli, novità, modifiche che si susseguono continuamente per cercare di equilibrare alcune misure considerate controverse come il Superbonus 110%. L’idea di sostenere i cittadini nella ristrutturazione di un immobile mentre lo si riqualifica dal punto di vista energetico è ottima. La sua realizzazione un po’ meno. Nel tempo sono incorse molte difficoltà soprattutto in relazione alla cessione del credito. Dopo mesi di turbolenza la situazione si sta, forse assestando, con Poste Italiane che ha ricominciato ad acquistare crediti a determinate condizioni ma rimane comunque complicata per tanti cittadini. Sarà piacevole sapere, dunque, che il contribuente ha la possibilità di cedere il credito ad un parente.

Superbonus 110%, cedere il credito in famiglia è possibile

Le regole che disciplinano la cessione del credito in famiglia sono le stesse della cessione a terzi diversi da parenti. Ciò significa che il parente può utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24 per corrispondere imposte e tributi. Poniamo l’esempio delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP, dei premi assicurativi di polizze contro gli infortuni, dell’IMU, dei contributi previdenziali e assistenziali e così via. In alternativa alla compensazione c’è la cessione a terzi mentre non è ammessa la compensazione nella dichiarazione dei redditi.

Ricapitolando, i crediti d’imposta che derivano da interventi ammessi al Superbonus 110% possono essere ceduti ad un parente. Quest’ultimo si occuperà, poi, della compensazione tramite F24 o di un’ulteriore cessione a terzi seguendo le regole generali della misura. Ecco quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nell’articolo 121 del Decreto Rilanci.

I dettagli puntualizzati dall’Agenzia delle Entrate

L’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione avviene sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Nello specifico, il credito viene usato con la stessa ripartizione in quote annuale previste qualora l’opzione scelta fosse stata quella della detrazione. Ricordiamo che nel caso in cui non si riuscisse a fruire di tutto il credito d’imposta nel corso dell’anno, la parte rimanente sarebbe fruibile nell’anno successivo o negli anni seguenti a seconda dell’importo rimanente.

Queste direttive sono valide sia con riferimento alla cessione a terzi al di fuori dell’ambito familiare sia con riferimento alla cessione del credito ad un parente.

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