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Economia

Invalidità civile: non a tutti è noto quali benefici spettano a ciechi e sordi civili

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I ciechi e i sordi civili possono ottenere alcuni benefici economici per invalidità civile ma non tutti lo sanno. 

Il riconoscimento dell’invalidità civile è il requisito fondamentale per poter accedere ad alcune misure economiche assistenziali e a diversi benefici.

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All’interno dell’invalidità civile si distinguono tre categorie di beneficiari che possono ottenere previdenze economiche diverse. In un precedente articolo abbiamo visto quali benefici economici gli invalidi civili possono ottenere, non tutti ne sono a conoscenza. In quello di oggi, invece, parleremo dei benefici economici per i ciechi civili e i sordi civili.

Invalidità civile: non a tutti è noto quali benefici spettano a ciechi e sordi civili

Oltre agli invalidi civili anche ai ciechi civili e ai sordi civili spettano dei benefici economici assistenziali che possono essere poco noti. I ciechi civili si suddividono in ciechi assoluti e ciechi parziali a cui spettano benefici diversi.

Ciechi assoluti:

  • dalla nascita ai 18 anni: indennità di accompagnamento;
  • dai 18 ai 67 anni: pensione e indennità di accompagnamento;
  • dopo i 67 anni: pensione e indennità di accompagnamento.

Queste prestazioni spettano se i soggetti sono affetti da cecità assoluta dalla nascita o contratta in seguito, purché non sia dipendente da causa di guerra, servizio o lavoro (INAIL).

La pensione è cumulabile con:

  • le pensioni erogate dall’INPS;
  • qualsiasi prestazione diretta concessa dopo una invalidità per causa di guerra, lavoro o servizio. Quindi, anche rendita e indennità di accompagnamento erogata dall0INAIL o da altri enti;
  • l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti.

In caso di pluriminorazioni, è anche cumulabile con:

  • pensione e indennità di accompagnamento per invalidi civili totali (100%);
  • assegno mensile di assistenza per invalici civili parziali;
  • pensione e indennità di accompagnamento per sordi civili.

Inoltre, ai ciechi assoluti è concessa in automatico l’indennità di accompagnamento senza la presentazione di una domanda. È cumulabile con le pensioni erogate dall’INPS o da altri enti, ma anche con le pensioni concesse a seguito di una invalidità per causa di guerra, lavoro o servizio, compresa la rendita INAIL.

Inoltre, l’indennità è cumulabile nel caso di pluriminorazioni con:

  • pensione di invalidità per invalidi civili totali;
  • assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali;
  • indennità di accompagnamento per invalici civili;
  • pensione e indennità di comunicazione per sorsi civili.

Invece è incompatibile con i benefici concessi per causa di guerra, lavoro o servizio. L’interessato ha la facoltà di scegliere la più favorevole economicamente.

Ciechi parziali (ventesimisti)

Sono considerati ciechi parziali i soggetti a cui sia stato riconosciuto un residuo di vista non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi oppure all’occhio migliore. La cecità parziale è avvenuta per cause congenite o contratta in seguito purché non sia dipenda da guerra, lavoro o per causa di servizio.

Dalla nascita ai 67 anni e oltre possono beneficiare economicamente della pensione e dell’indennità speciale. La pensione è cumulabile con:

  • le pensioni erogate dall’INPS;
  • qualsiasi prestazione a carattere diretto concesso dopo una invalidità contratta per causa di servizio, lavoro o in guerra;
  • indennità di accompagnamento concessa dall’INPS;
  • indennità speciale per ciechi parziali, se l’interessato la richiede espressamente.

Sono riconosciute entrambe le indennità poiché si basano sullo stesso presupposto sanitario. Quindi, non è necessario eseguire ulteriori accertamenti.

Inoltre, in caso di pluriminorazioni riconosciute per invalidità civile, la pensione è cumulabile anche con la pensione di invalidità per invalidi civili totali (100%), assegno di assistenza per invalidi civili parziali, indennità di accompagnamento per invalidi civili. Ma anche con la pensione e l’indennità di comunicazione erogata ai sordi civili.

Invece, per ottenere l’indennità speciale gli interessati devono fare una specifica richiesta. È cumulabile sia con le pensioni erogata dall’INPS sia con qualsiasi altra prestazione concessa dopo una invalidità contratta per causa di guerra, lavoro o servizio. Quindi anche con la rendita e l’indennità di accompagnamento dell’INAIL.

È cumulabile anche in caso di pluriminorazioni riconosciute per invalidità civile e quindi con:

  • pensione di invalidità per invalidi civili totali (100%);
  • assegno di assistenza per invalidi civili parziali;
  • indennità di accompagnamento per invalidi civili;
  • pensione e l’indennità di comunicazione erogata ai sordi civili.

Infine, è compatibile con il ricovero gratuito sia in strutture pubbliche sia in strutture private, mentre è incompatibile con l’indennità di frequenza per invalidi civili anche in caso di pluriminorazioni.

Sordi civili

I benefici a cui hanno diritto i sordi civili sono la pensione e l’indennità di comunicazione. La prima spetta ai maggiorenni di età compresa tra i 18 e i 67 anni di età. La seconda, invece, è erogata senza limite di età. Quindi dalla nascita ai 67 anni.

La pensione è cumulabile con:

  • pensioni erogate dall’INPS;
  • prestazione concessa dopo una invalidità che si è presentata a causa di guerra, lavoro o per servizio. Valida anche la rendita e l’indennità di accompagnamento erogata dall’INAIL;
  • indennità di accompagnamento INPS;
  • indennità di comunicazione per sordi civili.

Qualora siano presente pluriminorazioni la pensione è cumulabile anche con la pensione di invalidità per invalidi civili totali (100%), assegno mensile per invalidi civili parziali, assegno di accompagnamento per invalidi civili. Poi, tale beneficio è compatibile anche con i benefici erogati ai ciechi civili.

Invece l’indennità di comunicazione è cumulabile con:

  • pensioni erogate dall’INPS;
  • pensioni di invalidità per causa di guerra, lavoro o servizio. Compresa quindi anche la rendita INAIL;
  • indennità di accompagnamento erogate dal INPS, INAIL o altri enti;
  • pensione non reversibile concessa ai sordi civili.

Anche in questo caso, in caso di pluriminorazioni riconosciute per invalidità civile, l’indennità è cumulabile come nei casi sopra descritti.

Però è incompatibile con l’indennità di frequenza per invalidi civili anche in caso di pluriminorazioni.

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