Gli invalidi civili possono ottenere diversi benefici: come pensione, indennità di accompagnamento o assegno sociale. Solo per citarne qualcuno.
In “Invalidità civile: queste sono le 3 categorie che hanno diritto ai benefici economici” abbiamo visto che all’interno dell’invalidità civile si distinguono tre diverse categorie: invalidi civili, ciechi civili e sordi civili.
I requisiti sanitari e i benefici economici sono diversi in base alla categoria di appartenenza. In tutti i casi comunque l’accertamento sanitario, quindi il riconoscimento dell’invalidità civile, avviene allo stesso modo. Quindi, certificazione medica che attesti l’invalidità e visita presso Commissione ASL o INPS (a seconda delle Regioni). In questo articolo si parlerà dei benefici economici degli invalidi civili.
Quindi, in questo articolo si descriveranno in linea generale le prestazioni economiche assistenziali che spettano agli invalidi civili, ma anche le loro compatibilità e cumulabilità.
Agli invalidi civili spettano le seguenti prestazioni:
La pensione per inabilità è un diritto riservato a coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni e con un riconoscimento dell’invalidità del 100%. È comunque compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Dopo i 67 anni di età, la pensione è sostituita con l’assegno sociale.
È cumulabile con:
La pensione spetta anche alle persone invalide ricoverate in case di riposo, istituti privati o in strutture pubbliche. Infine, in caso di pluriminorazioni è cumulabile con le prestazioni economiche che spettano sia ai ciechi assoluti e parziali sia ai sordi civili.
Invece, l’indennità di accompagnamento spetta a prescindere dall’età e, quindi, dai minori di 18 anni a oltre i 67 anni di età. Però sarà concessa solo se la Commissione medica ha riconosciuto una invalidità totale al 100%, purché l’interessato si trovi nelle seguenti condizioni:
Inoltre, è compatibile con l’attività lavorativa e cumulabile come la pensione per gli invalidi civili, quelle erogate dall’INPS o concesse dopo una invalidità contratta per causa di guerra, lavoro o servizio.
Il cumulo si potrà ottenere solo se la patologia è diversa da quella che è stata riconosciuta dall’INAIL o a causa di servizio.
Invece è incompatibile con:
Oltre ai benefici sopra descritti, gli invalidi civili, con una percentuale riconosciuta tra il 74% e il 99% (i cosiddetti invalidi civili parziali), possono ottenere l’assegno mensile di assistenza.
Questo beneficio è incompatibile con:
Insomma, l’assegno non è compatibile né cumulabile con altre prestazioni. L’interessato, però, potrà scegliere fra le diverse prestazioni economiche quella più conveniente dopo aver ricevuto la notifica formale del Verbale. Entro 30 giorni dalla notifica, il beneficiario deve comunicare la prestazione scelta.
Si ricorda che non è possibile più cambiare, tranne se si tratta di assegno mensile e rendita INAIL. Infatti, in questo caso la scelta potrà essere fatta in futuro se cambia la situazione dell’interessato e continui ad avere i requisiti.
Infine, agli invalidi civili minori, e quindi non oltre i 18 anni, spetta l’indennità di frequenza. È ovvio che per questa indennità non esistono incompatibilità con le prestazioni lavorative, ma è comunque incompatibile con:
Anche in questo caso, l’interessato può scegliere il trattamento economico più favorevole.
Invece, riguarda alle pluriminorazioni, questa indennità è cumulabile solo con la pensione per ciechi parziali.
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