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Economia

La revoca dell’interdizione totale senza perdere la legge 104 consente di poter lavorare? La risposta è sorprendente

Si può riprendere a lavorare dopo che è intervenuto un provvedimento di revoca dell’interdizione totale da parte del Tribunale?

Offre lo spunto per rispondere a questo quesito un Lettore che ci scrive: “La mia domanda è questa: può essere revocata la interdizione totale e poter essere parziale per poter lavorare e lavorare senza che possa influire sulla invalidità civile e in questo caso con accompagnamento. Grazie.”

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La revoca è un provvedimento che elimina gli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione e, quindi, ripristina la capacità di agire in una persona divenuta capace di intendere e di volere. Ma vale anche per quanto riguarda il lavoro?

Analisi degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione

Interdizione e inabilitazione sono misure a tutela dei soggetti incapaci, cioè di quei soggetti privi della capacità d’agire.

L’interdizione è un istituto giuridico volto a tutelare i soggetti, sia che siano maggiore di età o minore di età, che si trovano in una condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di tutelare i propri interessi.

L’inabilitazione è un istituto giuridico che riguarda la tutela dei soggetti parzialmente incapaci di agire.

La revoca dell’inabilitazione e dell’interdizione

Nel caso in cui vengono meno i presupposti che hanno portato all’inabilitazione e all’interdizione, gli stessi soggetti che ne hanno fatto istanza, ad esclusione dell’inabilitato o dell’interdicendo, possono chiederne la revoca, tramite ricorso, da notificare poi al Pubblico Ministero unitamente al decreto che fissa la data dell’udienza.

La sentenza che dichiara la revoca dell’inabilitazione produce i suoi effetti da quando passa in giudicato.

Può inoltre essere dichiarata l’inabilitazione partendo da un giudizio di interdizione.

Infatti il giudice che revoca la sentenza di interdizione di un soggetto può, nello stesso tempo, qualora ritenga il soggetto incapace di tutelare in maniera completa i propri interessi, dichiarare l’inabilitazione di tale soggetto.

Le sentenze di interdizione e di inabilitazione consentono di lavorare?

Nessun dubbio sulla possibilità dell’instaurazione o prosecuzione di un rapporto di lavoro da parte di inabilitato giudiziale, egli si trova in uno stato di semi-incapacità d’agire che gli permette di compiere atti di ordinaria amministrazione, tra i quali è ricompresa l’attività lavorativa.

Per quanto concerne l’interdetto giudiziale, la capacità di agire si è soliti dire che sia “sospesa”, dunque all’interdetto, in linea di massima, non è impedito l’inserimento nel mondo del lavoro.

Sarà necessario valutare di volta in volta se la natura e la gravità dell’infermità possa consentirgli un proficuo impiego in mansioni compatibili.

La risposta al Lettore

Il Lettore ci chiede se passando da un’interdizione totale all’inabilitazione si può lavorare comunque.

Abbiamo visto come l’inabilitato giudiziale, trovandosi in uno stato di semi-incapacità d’agire che gli permette di compiere atti di ordinaria amministrazione, può sicuramente lavorare. Chiaramente occorre verificare il tipo di mansione a cui è preposto e il tipo di handicap che ha il soggetto in questione.

Peraltro le sentenze di interdizione o di inabilitazione non sono di per sé idonee nemmeno giustificare il licenziamento del soggetto interdetto o inabilitato. Dunque se un lavoratore, a causa di una menomazione psichica, viene interdetto od inabilitato, ma può continuare a svolgere correttamente le mansioni contrattuali, non sussiste il giustificato motivo di licenziamento.

Ovviamente il fatto di poter lavorare non inficia la possibilità di avere l’accompagnamento in quanto non vi è incompatibilità tra l’assegno di invalidità e l’attività lavorativa.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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