I genitori che assistono un figlio con disabilità grave ai sensi della Legge 104/92 possono richiedere un congedo straordinario di due anni.
Questo congedo retribuito, inizialmente definito dalla Legge 388/2000 e successivamente ripreso dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, dà la possibilità ai lavoratori dipendenti di assistere il familiare disabile ricevendo un’indennità pari allo stipendio ricevuto nell’ultimo mese di lavoro.
Sono esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione ed è previsto un limite massimo di reddito, che viene rivalutato annualmente. I periodi di congedo non vengono conteggiati per la maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto (TFR), ma sono comunque validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
I lavoratori dipendenti possono usufruire del congedo straordinario secondo un preciso ordine di priorità.
Una lettrice ha inviato il seguente quesito: “Buongiorno sono mamma di un figlio disabile affetto da sindrome di Down con piede torto congenito pertanto bisognoso di assistenza. Mio figlio ha 4 anni e pertanto in età scolare. Posso chiedere io il congedo parentale di 2 anni per assisterlo? E questi 2 anni devono necessariamente consecutivi? Grazie.”
Per richiedere il congedo straordinario di due anni bisogna essere lavoratori dipendenti privati, anche part-time. Non possono invece richiederlo:
La persona per cui si fa domanda deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92. Questa condizione va riconosciuta dalla competente commissione medica integrata ASL/INPS. Non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere, pubbliche o private, che garantiscono assistenza continuativa. Inoltre non è possibile richiedere il congedo durante il ricovero del disabile. Ci sono però delle eccezioni, ossia:
Il congedo straordinario di due anni e i permessi retribuiti non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per la stessa persona con disabilità grave. Ad eccezione, però, dei genitori (anche adottivi) di un figlio disabile, che possono usufruirne anche alternativamente. Ovviamente nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può usare il congedo.
La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, che va fatta all’INPS attraverso il servizio dedicato. Oppure, in alternativa, è possibile inoltrare la richiesta tramite contact center al numero 803 164, patronato o intermediari dell’istituto.
Il beneficio, della durata di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, è frazionabile anche a giorni, come chiarito dall’INPS. Quindi questo periodo non deve essere obbligatoriamente consecutivo. Per evitare che anche sabati, domeniche e festivi vengano conteggiati, è però necessario riprendere l’attività lavorativa tra un periodo e l’altro del congedo.
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