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Categories: Economia

Assegno unico ai genitori non sposati e non conviventi: è un diritto riceverlo?

I genitori che non sono sposati né conviventi hanno entrambi diritto a ricevere l’assegno unico? E come si calcola l’importo dell’assegno?

Un Lettore ci scrive: “Sono un padre, mai sposato e separato, ho riconosciuto i figli, non sono convivente e verso l’assegno mensile come da sentenza del giudice. Mi spetta il 50% dell’assegno unico? Fino ad oggi l’ho preso, ora me l’ha tolto la mia ex dicendo che a me non sarebbe mai spettato, probabilmente dovrò ridare i soldi percepiti da marzo. Mi potete aiutare a capire?”

Foto Canva

A seguito dell’entrata in vigore nel 2022 dell’assegno unico erogato dall’INPS sono tanti i dubbi sorti non solo relativamente alle modalità di presentazione della domanda per ricevere questo contributo economico, ma anche con riferimento ad alcune situazioni particolari come il caso dei genitori che non sono sposati e non sono neanche conviventi. Scopriamo in questi casi come funziona in questi casi l’assegno unico

Assegno unico: calcolo e beneficiari

Dal mese di marzo 2022 l’INPS eroga l’assegno unico che ha sostituito tutte le detrazioni e gli oneri deducibili che erano in precedenza previsti a supporto dei nuclei familiari.

Per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni è previsto un importo di € 175,00 euro al mese in caso di Isee che non superi 15.000,00 euro.

Gradualmente l’importo di 175,00 euro si riduce fino ad arrivare a raggiungere un valore di 50,00 euro con un Isee che non superi 40.000,00 euro.

Per ciascuno dei figli maggiorenni, fino al compimento dei 21 anni, è previsto un importo mensile di € 85,00 in misura piena con un Isee che non supera 15.000,00 euro che man mano si riduce fino ad arrivare ad un valore pari a 25,00 euro in presenza di un ISEE che non sia superiore a 40.000 euro.

Inoltre, si applicano le seguenti maggiorazioni:

  • dal terzo figlio in avanti: da 85,00 a 15,00 euro al mese;
  • in caso di figli che presentano forme di disabilità: da 105,00 a 85,00 euro al mese;
  • per ciascun figlio tra i 18 ed i 21 anni con disabilità: 80,00 euro al mese;
  • nel caso in cui le madri abbiano meno di 21 anni: 20,00 euro al mese per ciascun figlio.

Assegno unico ai genitori non sposati e non conviventi

Una situazione particolare è quella che riguarda genitori non sposati e che non sono nemmeno conviventi. In questo caso il genitore, nonostante non sia convivente né coniugato con l’altro genitore richiedente, va considerato come componente aggiunto al nucleo familiare.

In questo caso può capitare che il genitore richiedente potrebbe vedersi respinta la domanda di assegno unico o vedersi ridotta la rata mensile qualora l’altro genitore (non convivente) percepisca un reddito che se sommato al proprio non permetterebbe di usufruire dell’assegno unico o comunque non consentirebbe di beneficiare dello stesso al 100%.

Quindi in presenza di genitori che non sono coniugati né conviventi, per ottenere l’assegno unico, i redditi dei genitori devono essere sommati.

Invece i redditi dei genitori non vanno sommati:

  • in presenza di una pronuncia del Tribunale che stabilisca il versamento di un assegno di mantenimento a favore dei figli che non abbiano raggiunto la maggiore età;
  • quando il genitore non convivente sia coniugato o ha uno o più figli con un’altra persona che non sia il genitore richiedente l’assegno;
  • nel caso in cui al genitore non convivente sia stata tolta, con provvedimento giudiziario, la responsabilità genitoriale del proprio figlio.

La risposta al Lettore

Dunque per rispondere al quesito del Lettore, padre, non sposato né convivente con la madre dei suoi figli, che versa l’assegno di mantenimento, occorre dire che in casi del genere il genitore non convivente nel nucleo familiare, ai fini dell’ottenimento dell’assegno unico, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, dunque i redditi di entrambi i genitori dovranno essere sommati.

L’assegno unico potrà essere versato al solo richiedente o in misura uguale tra i genitori. Deve essere il richiedente a dichiarare nella domanda le modalità di ripartizione dell’assegno.

Quindi, in mancanza di accordo con l’altro genitore, a lei spetta il 50% dell’assegno unico e dovrà integrare la domanda del richiedente fornendo gli estremi del proprio conto corrente per ricevere l’accredito mensile.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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