Donare soldi ai figli per acquistare casa, bisogna pagare le tasse sulla donazione? Un aspetto poco conosciuto

Avere le idee chiare in tema di donazioni indirette conviene, specialmente se pensiamo che la legge prevede che non si paghino le relative imposte e che non è necessario l’atto notarile. I dettagli

Le donazioni sono oggetto di numerose norme che ne definiscono caratteristiche e modalità di funzionamento. Per esempio non dobbiamo dimenticare che importanti regole fiscali si applicano a questi gesti di liberalità, da parte del donante nei confronti del donatario.

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E’ proprio così: le donazioni sono soggette al pagamento di tasse anche quando è in gioco una somma di denaro, ma di seguito vogliamo interrogarci e dare una risposta ad un quesito pratico che attiene proprio alle donazioni. Ebbene, ci si chiede non di rado quale sia la tassazione in ipotesi di regalo in denaro per l’acquisto di un’abitazione. Pensiamo al caso classico del genitore che faccia un bonifico in favore del figlio o della figlia, per permetterle di acquistare un’abitazione o che le dia un assegno non trasferibile da versare in seconda battuta al venditore dell’immobile. Si tratta delle cosiddette donazioni indirette: come funziona la tassazione in queste circostanze? Scopriamolo insieme nel corso di questo articolo.

Donazioni: che cosa sono in breve

Secondo il diritto civile, la donazione altro non è che il contratto con cui, per spirito di generosità, una persona arricchisce l’altra, disponendo a suo favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

Dopo essere stata effettuata dal donante, la donazione è di fatto irrevocabile ad opera di una delle parti. Ecco perché per essa è essenziale è la forma del contratto. L’operazione va formalizzata sotto il controllo del notaio per atto pubblico alla presenza di due testimoni. Ma non sempre ciò è necessario.

Proprio il notaio si rivelerà in molti casi una figura azzeccata per la donazione, in quanto è il professionista che saprà indicare le soluzioni giuridiche più idonee ad evitare futuri gravosi contenziosi familiari e rilevanti problemi di commerciabilità dei beni donati.

In ipotesi di una donazione di modico valore, non occorre invece l’atto notarile e dunque l’imposta di registro con il pagamento dell’onorario al professionista.

In particolare, la donazione di modico valore è quella che si riferisce soltanto:

  • a beni mobili,
  • e non incide in modo consistente sul patrimonio del donante.

Ecco perché le donazioni che hanno ad oggetto immobili non rientrano mai in questa categoria.

Donazioni indirette: di che si tratta?

Come accennato in apertura, vogliamo rispondere alla domanda circa la tassazione in caso di regalo in denaro per l’acquisto di un’abitazione. Ebbene, per farlo dobbiamo prima chiarire il significato di ‘donazione indiretta’.

Essa altro non è che un’operazione che comporta un arricchimento di un soggetto e un impoverimento di altro soggetto, senza che sia sottoscritta e formalizzata una donazione in senso proprio. Di fatto dunque non c’è dunque alcun contratto di donazione, anche se in gioco c’è un arricchimento del donatario e un impoverimento del donante.

Tipico caso di donazione indiretta è appunto l’acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto. Non vi sono dubbi a riguardo: laddove un soggetto regali dei soldi a un altro soggetto senza indicare nella donazione uno particolare fine, siamo sempre innanzi allo schema della donazione indiretta.

Donazione indiretta, rogito e pagamento dell’imposta relativa: le percentuali di riferimento

Secondo quanto detto finora, apparirà chiaro che la donazione indiretta è caratterizzata dal fatto che un soggetto regala dei soldi a un altro, senza indicare nella donazione uno specifico scopo. Occorre però ribadire la distinzione tra donazione di modico valore e donazione non di modico valore:

  • se la somma è di modico valore non occorre né l’atto notarile, né il versamento delle tasse. Mentre la donazione consegue efficacia soltanto alla data della materiale consegna della somma;
  • se invece l’ammontare del denaro è alto rispetto alle condizioni economiche delle parti – e dunque in grado di impoverire sensibilmente il donante ed arricchire il donatario – non si tratta mai di modico valore. In questi casi è necessario il rogito notarile ma anche il versamento della cd. imposta sulle donazioni.

In particolare le imposte in oggetto corrispondono al:

  • 4% da quantificare esclusivamente sul valore che supera il milione di euro (detta franchigia) nelle donazioni tra coniugi o parenti in linea retta (genitori, figli, nonni, nipoti);
  • 6%, da quantificare sul valore che supere i 100milaeuro (franchigia) nelle donazioni tra fratelli e sorelle;
  • 6% senza franchigia nelle donazioni tra parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8% senza franchigia in tutti le altre possibili ipotesi.

Perciò si può concludere che le donazioni indirette, che emergono da atti soggetti a registrazione, sono tassate ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione con l’aliquota massima corrispondente all’8%

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