Un figlio maggiorenne può percepire il Reddito di Cittadinanza se i genitori conviventi prendono la pensione?
L’erogazione dell’RdC dipende dal reddito dell’intero nucleo familiare così come l’importo della prestazione.
Il Reddito di Cittadinanza è una misura erogata ai cittadini in difficoltà economica. Si presenta come un’integrazione salariale volta a definire un reddito totale oltre il limite di povertà. L’importo della prestazione non è unico dato che dipende dalla somma dei redditi familiari percepiti e dai trattamenti assistenziali erogati. Il beneficio massimo annuale dipende, poi, dalla composizione del nucleo familiare e dalla scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente ed incrementata di 0,4 per ogni membro maggiorenne successivo al primo e di 0,2 per ogni componente minorenne. In generale, l’importo massimo annuale è di 13.200 euro per un nucleo di 4 persone o 3 adulti e 2 minori con un membro del nucleo con disabilità. Il beneficio minimo ha la soglia limite di 6 mila euro ed è previsto per un solo adulto.
L’importo della ricarica mensile dipenderà dalla composizione del nucleo familiare e dai redditi totali. Il beneficio si divide in due parti, l’integrazione del reddito della famiglia per un massimo di 6 mila euro da moltiplicare per la scala di equivalenza e la quota aggiuntiva dedicata a chi paga il canone dell’affitto.
In ogni caso, l’importo mensile massimo erogabile è il risultato di 780 euro per la scala di equivalenza meno il reddito familiare. L’ISEE, dunque, dovrà essere inferiore a 9.360 euro per poter ottenere il Reddito di Cittadinanza. Rispettando questa condizione e gli altri requisiti reddituali, il figlio maggiorenne potrà ottenere l’integrazione anche nel caso in cui i genitori conviventi percepiscono una pensione. L’importo della ricarica sarà pari alla differenza tra 9.360 euro e la cifra dell’assegno pensionistico.
Oltre al valore ISEE non superiore a 9.360 euro, i richiedenti dovranno rispettare altri requisiti reddituali per ottenere l’RdC. Il riferimento è al valore del patrimonio immobiliare inferiore a 30 mila euro con esclusione della casa di abitazione e al valore del patrimonio mobiliare inferiore a 6 mila euro. Quest’ultima cifra sale a 8 mila euro per i nuclei con due persone, a 10 mila euro per tre componenti o più. Inoltre, occorre aggiungere mille euro per ogni figlio a carico successivo al secondo e 5 mila euro per ogni membro con disabilità media, grave o non autosufficiente.
Queste condizioni si aggiungono al reddito familiare annuo non superiore ai 6 mila euro per il parametro della scala di equivalenza che diventa di 7.560 euro in caso di pagamento del canone di affitto.
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