Non tutti i lavoratori che presentano patologie vengono qualificati come “fragili” per avere accesso alle tutele previste dalla legge.
La pandemia da Covid-19 ha stravolto anche le tutele dei lavoratori, andando così a ridefinire coloro i quali devono essere maggiormente tutelati.
Assenze dal lavoro indennizzate come ricovero ospedaliero, diritto al lavoro agile e sorveglianza sanitaria eccezionale da parte dei medici competenti sono le tutele introdotte nel 2020 a favore dei lavoratori fragili per fronteggiare il Covid-19. Ma non tutte le patologie vengono tutelate allo stesso modo.
Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, sono considerati fragili i lavoratori, indipendentemente dallo stato vaccinale, che presentano:
Inoltre sono considerati fragili quei pazienti che presentano tre o più delle seguenti condizioni patologiche:
a) cardiopatia ischemica;
b)fibrillazione atriale;
c) scompenso cardiaco;
d) ictus;
e) diabete;
f) bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
g) epatite cronica;
h) obesità.
Per quanto riguarda invece i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi sanitari devono ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:
Con il messaggio numero 2622 del 30 giugno 2022 l’INPS ha precisato che, per il periodo che va dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procederà con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate ai sensi del succitato decreto ministeriale del 4 febbraio 2022.
Infatti prima del decreto ministeriale del 4 febbraio 2022 la definizione di “lavoratore fragile” era individuata dal Decreto legge n. 18/2020 nella quale rientravano i lavoratori in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche oppure dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Il chiarimento dell’INPS, dunque, era molto atteso. Si era creata, infatti, una certa confusione tra i vari decreti emanati nel periodo di emergenza sanitaria che individuavano le patologie e, in generale, i requisiti affinché un lavoratore possa essere considerato fragile e avere così accesso ad una serie di benefici per i quali l’ente previdenziale ha già stanziato risorse pari a 3,7 milioni di euro.
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