Le ferie dei docenti possono essere ridotte in alcune circostanze. Vediamo quali sono per capire quando sarà necessario rientrare a scuola prima del previsto.
Le assenze dal posto di lavoro durante l’anno scolastico possono ridurre i giorni di ferie spettanti.
Gli insegnanti, come ogni altro lavoratore, hanno diritto alle ferie per riprendere in mano il proprio equilibrio psico-fisico e godersi il meritato riposo. I docenti a tempo indeterminato, nello specifico, possono usufruire di 30 giorni di ferie con anzianità di servizio inferiore a tre anni e di 32 giorni se l’anzianità di servizio è superiore ai tre anni (anche i precari hanno diritto alle ferie). I periodi destinati alle vacanze sono gli stessi per tutti gli insegnanti e coincidono con i giorni o settimane di sospensione delle lezioni scolastiche. Il riferimento, dunque, è al periodo tra 1° settembre e inizio del nuovo anno scolastico, alle vacanze natalizie e pasquali, dal 1° luglio al 30 agosto, ai weekend delle elezioni con predisposizione dei seggi e dal giorno dopo il termine dell’anno scolastico al 30 giugno ad eccezione dei giorni dedicati a scrutini ed esami.
L’articolo 13 comma 14 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 2006-09 stabilisce che il periodo di ferie per i docenti non si può ridurre in caso di assenza per malattia o per assenze parzialmente retribuite. Tale principio è valido anche se le assenze si sono protratte per tutto l’anno scolastico.
Le ferie possono essere ridotte, invece, in caso di aspettativa per motivi familiari e di richiesta di altre aspettative che non prevedono alcuna retribuzione. Allo stesso modo, se il rapporto di lavoro risulta sospeso si ridurranno i giorni di ferie. Solamente le assenze interamente o parzialmente retribuite, dunque, non comportano una diminuzione del periodo delle ferie.
L’aspettativa è un periodo di tempo in cui il lavoratore di astiene dal lavoro per specifici motivi. I docenti con contratto a tempo indeterminato possono richiedere un periodo di aspettativa così come gli insegnanti con contratto determinato con incarico fino al 30 giugno o 31 agosto.
I motivi per chiedere l’aspettativa sono di studio, personali, di famiglia o per problematiche gravi. L’assenza può durare 12 mesi senza soluzione di continuità oppure 30 mesi in un quinquennio con periodi frazionari. Durante la sospensione dal lavoro il docente non è retribuito. In più, l’anzianità di servizio viene interrotta e il periodo non comporta l’attribuzione dell’aumento periodico dello stipendio né la progressione della carriera o il trattamento di quiescenza e previdenza. Infine, l’aspettativa non consente la maturazione delle ferie, della tredicesima e delle festività soppresse.
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