Le dimissioni danno diritto alla disoccupazione? Esaminiamo i casi in cui è possibile ottenere la Naspi dopo essersi dimessi.
L’indennità di disoccupazione spetta solamente soddisfacendo alcuni requisiti e le dimissioni non sono indiscutibilmente condizioni accettabili.
La Naspi è l’indennità di disoccupazione richiedibile dal cittadino rimasto senza lavoro dopo la recessione dal contratto a tempo determinato o indeterminato. La misura spetta in caso di licenziamento senza colpa – ad esempio in caso di fallimento dell’azienda – e, in alcuni specifici casi, anche in caso di dimissioni.
Prima di dimettersi, dunque, è necessario comprendere quali sono le condizioni necessarie per accedere alla Naspi e avere così diritto ad una retribuzione mensile pari al 75% dello stipendio percepito negli ultimi quattro anni precedenti alla perdita dell’occupazione. Tra i requisiti citiamo le tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e non più – fino al prossimo 31 dicembre – le 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti. Poi, come accennato, la perdita del lavoro dovrà essere stata involontaria oppure per dimissioni per giusta causa.
La disoccupazione può essere richiesta solamente dal lavoratore costretto alle dimissioni per giusta causa ossia per un comportamento non corretto e colpevole da parte del datore di lavoro.
Le dimissioni, dunque, dovranno essere legate ad una grave responsabilità del datore come il mancato versamento della retribuzione mensile, l’omissione del pagamento dei contributi oppure comportamenti molesti inopportuni e mobbing durante l’orario lavorativo. Aggiungiamo alla lista il demansionamento, le variazioni delle condizioni di lavoro per cessione a persone terze dell’occupazione, il trasferimento da una sede all’altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e la mancata sicurezza sul lavoro prevista dalla normativa. Rientrano nella giusta causa, poi, le dimissioni per comportamento ingiurioso messo in atto da un superiore nei confronti del dipendente.
È concessa la Naspi anche nel caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità che va dai trecento giorni precedenti alla data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio. Non è prevista, invece, se le dimissioni sono intervenute durante il periodo di prova del lavoratore.
Il lavoratore che desidera dimettersi per giusta causa potrà avvalersi dell’aiuto dei Caf, dei consulenti del lavoro o del commercialista e inviare una richiesta telematica al datore di lavoro. Quest’ultimo potrebbe non riconoscere la giusta causa delle dimissioni creando un ostacolo per l’accesso alla disoccupazione. Sarà compito del dipendente dimostrare con prove certe l’attendibilità della propria dichiarazione all’INPS in modo tale da poter ottenere la Naspi qualora un’eventuale mediazione o tentativo di riconciliazione non vada a buon fine.
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