Attraverso le trattenute sulle pensioni e sul TFR è possibile il recupero crediti verso soggetti terzi. In quali casi è possibile?
La legge specifica quali sono le ipotesi tassative nelle quali è ammesso il recupero credito in favore di terzi per mezzo delle trattenute sulla pensione o sul TFR. L’INPS, infatti, può procedere a tali operazioni sono dietro autorizzazione legislativa o in virtù di una sentenza proveniente dall’autorità giudiziaria.
In ogni caso, trattenute sulla liquidazione e sulle pensioni devono essere effettuate necessariamente rispettando i limiti previsti per le ritenute possibili mensilmente, e cioè un quinto della pensione e la garanzia del trattamento minimo. In quali ipotesi, dunque, sono ammesse tali ritenute? Analizziamole nel dettaglio.
Affinché l’INPS possa effettuare trattenute sulle pensioni e sui TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e sui TFS (Trattamento di Fine Servizio), è necessario che sia in vigore un’apposita norma di legge oppure un provvedimento dell’autorità giudiziaria, come si evince dal Messaggio INPS 3187/2021.
La ritenuta, dunque, è ammessa solo in questi casi:
L’INPS, da sola, non possiede i poteri autorizzativi richiesti per operare trattenute o per ordinare pagamenti in favore di più beneficiari (cd. crediti extra ordinem). Sotto tale aspetto, dunque, non possono essere considerate valide le richieste di trattenute da parte delle Pubbliche amministrazioni, finalizzate al recupero di eccessi stipendiali che interessano i dipendenti.
Eccezionalmente, invece, continueranno le ritenute già avviate, fino alla completa estinzione del debito, al decesso del titolare della pensione o altre cause di estinzione del diritto a percepire la pensione.
Quello che le Pubbliche amministrazioni possono fare è firmare convenzioni con l’INPS al fine di controllare il prelievo dei crediti, in virtù dell’osservanza dei principi di trasparenza. È necessario, tuttavia, che il pensionato presti il proprio consenso e che vengano precisati gli oneri in favore dell’INPS, per il servizio svolto.
Esiste un’altra ipotesi in cui l’INPS può essere autorizzato al recupero crediti verso soggetti terzi ed è quando sia intervenuta una sentenza di condanna da parte della Corte dei Conti per danno erariale.
Nei casi tassativamente prescritti dalla legge, quindi, l’INPS può ordinare le trattenute sulla pensione o sul TFR e TFS, per conto del creditore ed in base ai metodi di riscossione del credito e le specificazioni indicate nel Messaggio INPS n.3187 del settembre 2021.
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