Aliquota Iva ridotta per le spese di manutenzione immobili, finalmente arrivano i chiarimenti che stupiscono

La Corte di Giustizia UE fa chiarezza in tema di aliquota Iva e riduzione per la riparazione di ascensori di immobili a uso abitativo.

Una utile pronuncia della Corte di Giustizia UE chiarisce che l’aliquota Iva ridotta per i servizi di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private, non è allargabile ai servizi di manutenzione. I dettagli.

IVA
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Una significativa sentenza della Corte di Giustizia UE fa luce in tema di aliquota Iva e sua riduzione per i servizi di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private, di cui al punto 10-bis dell’allegato III alla direttiva Iva. In particolare, ci riferiamo alla pronuncia relativa alla causa C-218/21 dello scorso 5 maggio, che peraltro assume particolare interesse per quanto riguarda la disciplina fiscale nel nostro paese.

In essa possiamo notare che rientrano nella nozione di “riparazione e ristrutturazione di abitazioni private” contenuta nella direttiva IVA i servizi di riparazione e ristrutturazione di ascensori di immobili a uso abitativo.

Vediamo allora in sintesi i contenuti chiave della recente sentenza della Corte di Giustizia UE, soffermandoci su quanto stabilito da questo giudice e sui conseguenti riflessi per l’Italia e per l’assetto normativo presente nel nostro paese.

Aliquota IVA ridotta: i principi interpretativi rimarcati dalla Corte di Giustizia UE

Ebbene, la sentenza citata è di primaria importanza per il nostro paese in quanto indica che:

  • l’aliquota Iva ridotta per i servizi di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private (allegato III alla direttiva Iva) non è estensibile ai servizi di manutenzione;
  • inoltre, nelle circostanze dei lavori svolti sulle parti comuni di fabbricati formati sia da abitazioni private che da unità ad altra destinazione, l’agevolazione è applicabile soltanto in maniera proporzionale, in rapporto alle stesse abitazioni private.

Come accennato, il provvedimento è di rilievo per noi giacché ambo i principi interpretativi precisati dalla Corte di Giustizia UE si scontrano con la norma e con la prassi interna. Essa in particolare dispone l’aliquota Iva ridotta del 10% per quanto attiene alle prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Il caso concreto su cui si è espressa la Corte implicava dei chiarimenti circa la possibile interpretazione della direttiva, nel senso dell’inclusione nella nozione di “ristrutturazione e riparazione di abitazioni private” anche dei servizi di riparazione e ristrutturazione di ascensori di immobili ad uso abitativo.

I margini di applicabilità in relazione alla tipologia di servizio

In relazione alla questione appena menzionata, la Corte di Giustizia UE ha rilevato che:

  • in base alla formulazione testuale della direttiva, la disposizione include due attività distinte – collegate alle abitazioni private – ovvero la “ristrutturazione”, che è la messa a nuovo di un oggetto, e la “riparazione”, vale a dire il ripristino di un oggetto danneggiato.
  • ambo le attività in oggetto sono caratterizzate dal fattore della occasionalità, e da ciò deriva che “semplici servizi di manutenzione, forniti in modo regolare e continuativo” non possono far parte nella previsione normativa.
  • l’espressione “abitazioni private” tiene fuori dalla portata della disposizione i servizi di ristrutturazione o di riparazione su beni immobili non destinati a fini abitativi, e su abitazioni non di ambito privato quali foresterie o hotel.

Nella sua pronuncia di alcuni giorni fa, la Corte di Giustizia UE ha peraltro considerato che:

  • in ipotesi di un fabbricato ad utilizzo abitativo formato da più appartamenti,
  • la disposizione in oggetto è correlata anche alle strutture condivise per l’uso dei singoli appartamenti (inclusi gli ascensori, che formano parte integrante degli edifici).

Pertanto, questo giudice conclude che l’aliquota Iva ridotta di cui alla disposizione in oggetto:

  • è applicabile altresì ai servizi di riparazione e ristrutturazione degli ascensori di immobili ad uso abitativo;
  • non è applicabile, in ragione di quanto sopra esposto, ai servizi di manutenzione di detti ascensori.

Infine, appare dunque chiaro il perché del particolare rilievo di questa pronuncia, e perché essa si presti ad un confronto con l’assetto normativo nazionale.

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