Assegno di invalidità e pensione anticipata: sono compatibili? Il dubbio spaventa i cittadini

Numerosi cittadini si chiedono se l’Assegno Ordinario di Invalidità sia cumulabile con la pensione di vecchiaia anticipata. Ecco i dubbi più diffusi.

L’Assegno Ordinario d’Invalidità (AOI) è una misura di sostegno economico erogata ai lavoratori affetti da una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore ai 2/3. È disciplinato dalla Legge 22/1984, che stabilisce gli ulteriori requisiti per accedere a tale beneficio.

assegno di invalidità
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Non è sufficiente, infatti, la sola infermità ma è necessario che l’interessato abbia maturato 5 anni di contributi, 3 dei quali accreditati nell’ultimo quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda per l’AOI. Per la predisposizione di tale misura, però, non è richiesto uno specifico requisito anagrafico; dunque, l’età dell’interessato è insignificante. Gli unici presupposti da rispettare sono quello contributivo e quello medico- legale.

Assegno di invalidità: si può accedere alla pensione anticipata?

Un lettore ha posto il seguente quesito:

Salve, sono un lavoratore che percepisce l’AOI (l’Assegno ordinario invalidità). Tra circa un paio d’anni andrò in pensione anticipata di vecchiaia e mi chiedevo se continuerò ad avere diritto anche all’AOI. Tale prestazione è cumulabile con la pensione anticipata? Grazie per l’attenzione.

L’Assegno Ordinario di Invalidità è una prestazione erogata a coloro che sono affetti da infermità pari o superiore a 2/3 e ha una durata massima di 3 anni; tuttavia, è rinnovabile dietro richiesta dell’interessato. Nel caso in cui venga confermato per 3 volte consecutive (dunque dopo 9 anni), diviene definitivo.

Bisogna, innanzitutto, chiarire che coloro che percepiscono l’AOI non possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, ma possono solamente trasformare il proprio Assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, al momento della maturazione di tutti i requisiti.

Tale disciplina è stata introdotta dalla Legge 214/2011 (cd. Legge Monti- Fornero), in base alla quale l’Assegno Ordinario di Invalidità si trasforma, dunque, in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei presupposti anagrafici e contributivi.

Quale sarà l’importo della pensione di vecchiaia dopo la trasformazione?

Per quanto riguarda l’importo della pensione di vecchiaia anticipata, per effetto della trasformazione, esso non potrà in nessun caso essere minore di quello dell’Assegno Ordinario nel momento in cui è intervenuta la trasformazione. Dunque, la somma spettante a titolo di pensione di vecchiaia deve essere confrontata con quella dell’AOI. Di conseguenza, la pensione di vecchiaia sarà pari al maggiore dei due importi.

La suddetta trasformazione da Assegno Ordinario a pensione di vecchiaia è molto vantaggiosa. Assicura, infatti, due utilità:

  1. il neo pensionato potrà combinare, senza alcuna limitazione, sia la pensione sia eventuali redditi da lavoro dipendente e/o autonomo. L’Assegno di invalidità, invece, non è cumulabile con eventuali redditi da lavoro, ma solo in parte, tramite un sistema di decurtazione della pensione;
  2. nell’ipotesi eventuale di decesso del pensionato, gli eredi potranno beneficiare della pensione di reversibilità. L’Assegno di invalidità, di contro, non è reversibile nei confronti degli eredi. Dunque, nel caso di morte del soggetto titolare di AOI, gli eredi dovranno accertare la presenza dei requisiti contributivi per la pensione indiretta.

In che modo avviene la trasformazione dell’Assegno di invalidità?

La trasformazione dell’Assegno di invalidità in pensione di vecchiaia è del tutto automatica, senza la necessità di presentarne richiesta. Dovrà essere, infatti, l’Istituto, nel momento del raggiungimento dell’età pensionabile, a verificare la presenza dei requisiti contributivi. Nel caso di esito positivo, dovrà, poi, a provvedere alla mutazione dell’assegno. In alternativa, è possibile inoltrare la domanda di trasformazione entro 120 giorni dalla maturazione del requisito anagrafico previsto.

I periodi durante i quali è stato percepito l’Assegno di invalidità ma non è stata prestata attività lavorativa, infine, sono valutati come utili per il raggiungimento dei presupposti di contribuzione e di assicurazione.

Conclusioni

L’Assegno Ordinario di Invalidità è una pensione e, dunque, non è compatibile con qualsiasi altra pensione diretta. Al raggiungimento dell’età pensionabile, di conseguenza, l’AOI si converte in pensione di vecchiaia, ma non può mai trasformarsi in pensione anticipata.

Nell’ipotesi in cui il titolare di Assegno Ordinario di Invalidità raggiunga il requisito contributivo per la pensione anticipata, la conversione non avviene, né d’ufficio, né su domanda dell’interessato. L’INPS, infatti, nella Circolare n.289/1991, ha chiarito che la legge che disciplina l’invalidità e l’inabilità (la n. 222/1984) prevede la trasformazione dell’Assegno di invalidità in pensione di vecchiaia (ordinaria o anticipata, per chi può beneficiare di tale prestazione agevolata), ma non anche in pensione di anzianità o in pensione anticipata.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, inviala alla mail: esperto.informazioneoggi@gmail.com

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