In pensione con la rendita 5 o 10 anni prima, non è un miraggio e si può accedere subito

La Rendita Integrativa è applicabile a tutti i lavoratori che hanno determinati requisiti. Non tutti, però, conoscono i pro ed i contro di tale meccanismo.

I lavoratori (privati e pubblici) che decidono di aderire a forme di previdenza complementare hanno il diritto di recuperare le somme sotto forma di rendita, per un periodo di 5 o 10 anni, ad una tassazione agevolata.

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Questa facoltà è consentita fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Ma cosa prevede, nello specifico, il sistema della RITA? Comporta dei rischi per i contribuenti?

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata: possono richiederla tutti i lavoratori?

Un lettore ha posto il seguente quesito:

Salve, ho 57 anni d’età e 31 anni di contributi versati e sono disoccupata da 5 anni. Vorrei sapere come funziona la RITA e come fare per ottenerla. Inoltre, poiché ho precedentemente lavorato presso una compagnia di assicurazione, ho un Fondo privato gestito dalla stessa compagnia. Grazie.

RITA: in cosa consiste?

La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è regolata dall’art. 1, commi 168 e 169, della legge 205/2017. Si sostanzia nella possibilità per coloro che sono iscritti a forme di previdenza complementari, di anticipare il versamento della pensione integrativa. Tale anticipo può essere anche di 5 o 10 anni dal raggiungimento dell’età pensionabile, prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Tale misura, in realtà, per quanto possa sembrare assolutamente vantaggiosa, va analizzata con attenzione, perché può provocare problemi in relazione alla pensione di scorta. Se, infatti, si percepisce anticipatamente il patrimonio maturato nel fondo integrativo, si avrà inevitabilmente una riduzione della rendita spettante al contribuente nel momento del conseguimento della pensione.

Un’altra problematica è dovuta al fatto che la pensione pubblica sembrerebbe incompatibile con la previdenza integrativa. Se, infatti, quest’ultima ha come obiettivo non quello di rimpiazzare ma di integrare la pensione, sarà utilizzata per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che desiderano cessare l’attività lavorativa ma che devono fare i conti con il continuo aumento dell’età pensionabile.

A chi è rivolta la RITA?

La RITA spetta a tutti i lavoratori del settore sia privato sia pubblico, che sono iscritti presso Fondi negoziali chiusi o Fondi negoziali aperti o presso i cd. Pip, i Piani individuali pensionistici.

Ne sono, invece, esclusi per legge i lavoratori che hanno scelto di aderire ai Fondi preesistenti (risalenti ad un periodo anteriore al 1993) a prestazione definita. Tale regola è in vigore perché stabilire un anticipo della pensione per tali fondi avrebbe, probabilmente, causato delle conseguenze dannose sulla gestione dei Fondi stessi.

Per usufruire della RITA è necessario che i lavoratori, alla data di presentazione della domanda di accesso, posseggano i seguenti requisiti:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • conseguimento, entro i 5 anni seguenti la cessazione dell’attività lavorativa, dell’età anagrafica necessaria per la pensione di vecchiaia, secondo il regime obbligatorio di appartenenza;
  • almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
  • almeno 5 anni di partecipazione a forme di previdenza complementare.

In alternativa alle suddette condizioni, la legge prevede:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • inoccupazione per più di 24 mesi, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa;
  • raggiungimento, entro i 10 anni successivi al compimento del periodo minimo di inoccupazione, dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;
  • almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (3 anni nel caso in cui il lavoratore si trasferisce in un altro Stato dell’UE).

Benefici fiscali della Rendita Integrativa

Un enorme vantaggio della Rendita Integrativa è, indubbiamente, l’aspetto fiscale. La parte imponibile della RITA, infatti, è soggetta alla tassazione con la ritenuta a titolo d’imposta con un’aliquota del 15%, che si riduce dello 0,3% per ogni anno successivo al quindicesimo di iscrizione ai fondi pensionistici complementari. Tuttavia, la diminuzione non potrà mai essere superiore a 6 punti percentuali, ossia fino al raggiungimento di un’aliquota del 9%. Tale regola, inoltre, si applica sia per l’importo complessivo del patrimonio maturato nel Fondo pensionistico, sia in relazione alle singole quote dello stesso.

Per l’utilizzo dell’aliquota ridotta, vengono calcolati anche gli anni di iscrizione alla previdenza complementare precedenti il 1° gennaio 2007, fino ad un numero massimo di 15 anni. Inoltre, la tassazione non è fissa, ma varia per ogni anno seguente la domanda.

In ogni caso, la scelta di tale tassazione sostitutiva spetta al singolo interessato, il quale può decidere di non approfittarne, specificandolo nella dichiarazione dei redditi. In tali ipotesi, dunque, la Rendita Integrativa seguirà la tassazione ordinaria.

La Rendita Integrativa è compatibile con le altre prestazioni?

La Rendita Integrativa Anticipata è utilizzabile fino al conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia che, secondo l’attuale sistema è di 67 anni.

Tale misura, inoltre, può coesistere con le altre prestazioni pensionistiche dirette di anzianità. Rientrano tra esse, ad esempio, Quota 100, Opzione donna, l’Ape sociale e l’Ape volontario. Dunque, la RITA può anche essere un meccanismo per consentire l’integrazione del reddito delle suddette prestazioni.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, inviala alla mail: esperto.informazioneoggi@gmail.com

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