Sui permessi 104, quelli destinati ai cosiddetti “caregiver” possono sorgere alcuni dubbi. In effetti, è recente una circolare INPS dove si chiariscono tutti.
A seguito di richieste da più comparti, l’INPS ha deciso di chiarire una volta per tutte quali sono i diritti spettanti alle diverse parti coinvolte nei permessi 104. Ovvero, un disabile lavoratore e le persone a lui vicine che lo accudiscono. Andiamo capire meglio, soprattutto per quanto riguarda le “coppie di fatto” e le “unioni civili”.
Come sappiamo, chi assiste un familiare o un congiunto disabile, ha diritto ad assentarsi dal lavoro per aiutarlo – senza compromettere la carriera. Solitamente si pensa alla coppia di coniugi o ai genitori e figli, o nipoti. Dubbi, però, sono stati sollevati in merito alle coppie di fatto e alle unioni civili, che come sappiamo possono entrambe coinvolgere anche due persone dello stesso sesso. La questione riguarderebbe la differenza di diritto all’assistenza, o meglio di poter richiedere i benefici della 104, anche a fronte di un grado di “affinità familiare diverso”. Ecco allora come l’Ente Previdenziale ha chiarito tutte le posizioni.
Prima di andare a capire come vengono applicate le normative, dobbiamo comprendere la differenza tra due situazioni: la convivenza e l’unione civile. Questo perché a seconda della situazione cambiano anche le modalità di fruizione dei permessi e anche i destinatari.
Una coppia convivente è formata da 2 persone adulte, maggiorenni, di qualsiasi sesso, che hanno un legame affettivo e/o di coppia. L’unione civile, invece, avviene sempre tra due soggetti maggiorenni, dello stesso sesso oppure no. Viene regolarizzata da un atto civile, che viene poi registrato all’Archivio di Stato Civile. In questo caso le due parti sono equiparate ai coniugi.
L’ultima circolare INPS, la n. 36 del 7-3-22, chiarisce – ricordando la sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016 – che due persone conviventi di fatto possono richiedere i 3 giorni di permesso al mese riconosciuti dalla 104, per assistere il disabile convivente. Non possono però sfruttare i medesimi benefici per assistere, ad esempio, la mamma o un fratello del disabile.
Essendo equiparati ad una coppia sposata, chi si è unito civilmente può beneficiare dei medesimi diritti, anche riguardo alla Legge 104. Permessi di cui alla legge 104/1992 e congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42 comma 5 del Dlgs 151/2001. Non solo per assistere il partner disabile, ma anche i familiari dello stesso.
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