Quando si riceve il TFS o TFR dalla data di cessazione del rapporto di lavoro? I chiarimenti arrivano dall’INPS.
La circolare INPS 38 dell’8 marzo 2022 contiene le informazioni operative riguardo alla Quota 102, ma anche altre novità sul TFS o TFR.
La pensione Quota 102 ha sostituito la pensione Quota 100. Questa prevedeva la possibilità di richiedere la pensione anticipata al raggiungimento di una età anagrafica di almeno 62 anni, con un’anzianità contributiva minima di 38 anni. La Quota 100, attivata in via sperimentale dal 2019 al 2021, riguardava solo i lavoratori dipendenti e autonomi, escludendo i liberi professionisti.
La pensione anticipata sostituisce quella di anzianità, che permetteva di andare in pensione in anticipo solo se fossero maturati determinati requisiti contributivi. Invece, con la pensione anticipata i requisiti cambiano parzialmente. Infatti, dipendono da quando il lavoratore ha incominciato a versare i contributi.
La pensione cosiddetta Quota 102 è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022. Si tratta di una pensione anticipata che interessa soprattutto i nati nel 1958.
La circolare INPS 38/2002 dell’8 marzo contiene i requisiti e la modalità per richiedere il nuovo trattamento pensionistico.
In breve, come si legge nella circolare, la misura prevede che possano richiedere la pensione anticipata i lavoratori (dipendenti e autonomi) che abbiano raggiunto:
Sono esclusi dalla Quota 102, i liberi professionisti.
La circolare INPS, inoltre, chiarisce che i dipendenti pubblici, che hanno richiesto la pensione Quota 102, potrebbero attendere alcuni anni per ottenere la liquidazione TFS (Trattamento di fine servizio).
Questo perché il TFS è calcolato dal momento in cui il lavoratore matura il requisito di pensione di vecchiaia o anticipata e non dall’effettiva uscita dal mondo del lavoro. Di conseguenza, prima che venga pagato il TFR (Trattamento di fine rapporto) o del TFS possono passare:
1) dodici mesi, nel caso in cui il lavoratore dipendente raggiunga il requisito di età anagrafica;
2) ventiquattro mesi, nel caso in cui il lavoratore dipendente raggiunga il requisito contributivo.
Decorsi i 12 e i 24 mesi, servono altri 90 giorni all’INPS per il disbrigo della pratica che consente il pagamento della prestazione.
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