Pensione inabilità e assegno invalidità: serve la legge 104?

La pensione di inabilità e l’assegno ordinario di invalidità sono erogazioni simili, ma ben distinte. In cosa differiscono?

Pensioni di inabilità ed assegni di invalidità lavorativa vengono, di solito, identificati, poiché hanno degli aspetti comuni. Tuttavia, le due prestazioni si discostano su punti importanti, quindi risultano necessarie delle precisazioni.

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Entrambe le misure sono destinate ai lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati che presentino delle disabilità più o meno gravi, in grado di pregiudicare la loro attività lavorativa.

Che cos’è l’assegno ordinario di invalidità?

L’assegno ordinario di invalidità lavorativa è un beneficio economico predisposto dall’INPS, nei confronti dei soggetti con disabilità permanente, di carattere fisico o mentale, che comporti una riduzione dell’abilità lavorativa superiore ai 2/3.

Lo stato di invalidità deve essere dichiarato dai medici delle Sedi INPS competenti. L’assegno ordinario ha una durata di 3 anni, che possono essere prorogati per altri 3, dietro domanda del beneficiario e verifica dei requisiti. In ogni caso, dopo tre proroghe consecutive, l’assegno diviene definitivo. Inoltre, precisiamo che ci sono varie possibilità per accedere alla pensione con e senza legge 104.

Requisiti per l’assegno ordinario di invalidità

L’assegno ordinario di invalidità spetta alle seguenti categorie di lavoratori:

  • ai dipendenti;
  • agli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • agli iscritti ai fondi pensionistici sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

Inoltre, tali soggetti, devono:

  • possedere una riduzione attestata dei 2/3 della capacità lavorativa;
  • avere almeno 5 anni di contributi INPS;
  • avere almeno 3 anni di contributi (156 contributi settimanali) versati negli ultimi 5 anni.

L’assegno ordinario è conciliabile con altre misure di sostegno?

L’assegno ordinario di inabilità, a differenza della pensione di inabilità, è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. È, invece, incompatibile con:

  • l’indennità di mobilità;
  • i trattamenti di disoccupazione;
  • le rendite vitalizie INAIL, nell’ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Un’altra differenza con la pensione di invalidità, poi, risiede dal fatto che i periodi in cui si percepisce l’assegno (in assenza di contributi da lavoro) si computano ai fini dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Una volta che il ricevente abbia raggiunto l’età pensionabile ed abbia tutti i presupposti contributivi, quindi, l’assegno diventa, automaticamente, pensione di vecchiaia. Per la pensione di inabilità, invece, questo non accade, perché bisogna inoltrare specifica domanda.

Pensione di inabilità: in cosa consiste?

La pensione di inabilità al lavoro è un trattamento, concesso dall’INPS, nei confronti dei lavoratori affetti da assoluta e permanente impossibilità a compiere ogni tipo di lavoro. Questa circostanza deve essere accertata e può anche preesistere all’assunzione.

A chi spetta? Ai lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla Gestione Separata.

Così come per l’assegno ordinario di inabilità, per avere diritto a tale prestazione, tali categorie di lavoratori devono:

  • possedere un’infermità grave, che impedisca loro di svolgere ogni tipi di attività lavorativa;
  • avere almeno 5 anni di contributi INPS;
  • avere almeno 3 (156 contributi settimanali) anni di contributi nell’ultimo quinquennio.

In seguito agli accertamenti medici, la pensione di inabilità può:

  • essere confermata, se i requisiti invalidanti persistono;
  • essere revocata, se è possibile un ripristino della idoneità lavorativa;
  • mutare in assegno ordinario di invalidità, se è accertata un’invalidità inferiore al 100% ma superiore ai 2/3.

Quali sono le misure con cui è compatibile la pensione di inabilità?

A differenza dell’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità spetta soltanto successivamente all’interruzione di ogni tipo di attività lavorativa ed alla cancellazione da elenchi o albi.

Così come l’assegno, poi, è incompatibile con le rendite vitalizie INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

È, invece, ammissibile anche qualora si percepisca l’assegno mensile per assistenza personale e continuativa. A tale ultima misura hanno diritto coloro che hanno incapacità a deambulare senza l’aiuto costante di un accompagnatore o l’esigenza di supporto continuo perché non riescono a condurre una normale vita quotidiana a causa dell’invalidità. L’assegno, però, non tocca in caso di ricovero in istituto statale o pubblico.

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