Sia per i permessi 104 sia per il congedo straordinario sono necessarie delle condizioni. Vi rientra anche la convivenza?
I lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che assistono un familiare disabile grave hanno diritto a due fondamentali agevolazioni: i permessi 104 e il congedo straordinario. Entrambi perseguono un fondamentale scopo, ossia permettere al caregiver di preservare il posto di lavoro senza rinunciare ai propri doveri di cura e assistenza.

Una Lettrice ci ha scritto: “Usufruisco dei 3 giorni di permesso 104, per assistere mia sorella invalida dalla nascita. Ora dovrà svolgere delle cure in quanto malata oncologica. Volevo chiedere 3-4 mesi di permesso per accudirla. Non abbiamo la stessa residenza ma abitiamo in Comuni confinanti, a circa 5 chilometri di distanza. Per chiedere il permesso è necessaria la convivenza? Grazie“. Vediamo quando è indispensabile il requisito della convivenza e quando, invece, non è richiesto.
Convivenza per permessi 104 e congedo straordinario: ecco come accedere al beneficio
Chiariamo alla nostra gentile Lettrice che i permessi 104 e il congedo straordinario differiscono in relazione al requisito della convivenza. Per beneficiare dei tre giorni di permesso retribuito al mese, infatti, non è necessario che caregiver e disabile grave convivano.

Il lavoratore dipendente può, dunque, richiederli anche se vive in un’altra casa, a meno che la distanza geografica non sia tale da rendere impossibile l’assistenza continua. Se, infatti, tra il disabile e il caregiver c’è una distanza superiore a 150 chilometri, è necessaria che venga fornita adeguata prova della cura.
Per il congedo straordinario della durata biennale, invece, è necessaria la convivenza tra lavoratore e disabile assistito. Questo significa che deve esserci la coabitazione, intesa come comune residenza anagrafica oppure dimora presso lo stesso stabile e allo stesso numero civico, ma non necessariamente presso lo stesso interno, cioè appartamento. Di conseguenza, è ammesso che vivano in due appartamenti distanti (ad esempio, adiacenti).
Tale requisito è soddisfatto anche con la cd. dimora temporanea, ossia con il trasferimento presso l’abitazione del disabile, che si ottiene con l’iscrizione presso la specifica Anagrafe del Comune in cui ci si sposta. La dimora temporanea, però, ha una durata massima di 12 mesi e, anche in tal caso, bisogna mostrare l’effettiva e continuativa assistenza.
La convivenza è condizione essenziale per la concessione del congedo biennale; l’unica eccezione è la cura resa da parte dei genitori ai figli disabili gravi. In via eccezionale, la richiesta per il congedo straordinario può essere approvata anche nell’ipotesi di presentazione dell’autodichiarazione del lavoratore attestante il cambio di residenza o la dimora temporanea. In ogni caso, la convivenza deve esserci nel momento iniziale della fruizione dell’agevolazione.