La NASpI e le altre prestazioni previdenziali possono essere pignorate, ma solo entro certi limiti. Ecco come proteggere le somme.
Molto spesso, il tema della pignorabilità delle prestazioni previdenziali non pensionistiche ha generato dubbi e scontri. In particolare, le questioni più controverse sono quelle che riguardano le misure riconosciute a coloro che hanno dovuto fare i conti con la cessazione, la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa e alcune prestazioni assistenziali (ad esempio, malattia e congedi).

Per porre fine alla maggior parte delle diatribe, l’INPS ha chiarito, con la Circolare n. 130 del 30 settembre 2025, alcuni aspetti fondamentali per la corretta fruizione delle misure. Nel dettaglio, l’Ente ha evidenziato le norme del codice di procedura civile e le leggi speciali che trattano la pignorabilità. Quest’ultima, infatti, va applicata sempre entro determinate regole, nel rispetto di alcuni diritti fondamentali.
Pignoramento NASpI, CIG e prestazioni assistenziali: l’INPS chiarisce un principio fondamentale
In quali casi le prestazioni previdenziali, come la NASpI e la Cassa Integrazione Guadagni, e quelle assistenziali (malattia, maternità, congedi) possono essere pignorate per soddisfare le pretese dei creditori? La Circolare dell’INPS chiarisce che, per le prestazioni previdenziali si applica quanto disposto dall’art. 545 del codice di procedura civile, mentre per le misure assistenziali ci sono limiti più stringenti alla pignorabilità.

In particolare, le indennità sostitutive della retribuzione (NASpI e CIG) sono equiparate ai crediti da lavoro, in relazione al pignoramento. L’art. 545 c.p.c. sancisce che è possibile l’aggressione degli stipendi e delle pensioni entro una certa misura (di solito, un quinto). Per le prestazioni assistenziali, invece, è stabilita l‘impignorabilità, a eccezione del prelievo fino a quinto se si tratta di debiti contratti con l’INPS (garantendo sempre il minimo vitale).
Tra i chiarimenti proposti dall’INPS, tuttavia, uno merita particolare attenzione: l’anticipo NASpI riconosciuto per intraprendere un’attività autonoma. In tale ipotesi, la somma è integralmente pignorabile, perché non viene pagata periodicamente bensì in un’unica soluzione e non assolve alla funzione di sostituzione dello stipendio, ma serve per un diverso scopo.
La Circolare n. 130 del 30 settembre 2025, poi, ha posto l’attenzione anche sulle rate maturate e non riscosse delle prestazioni (come nel caso di decesso del titolare), specificando quali sono i casi in cui è ammessa l’esecuzione forzata. Anche a tale situazione si applicano i limiti imposti dall’art. 545 c.p.c. e l’impignorabilità delle misure assistenziali, tranne nelle ipotesi di somme percepite indebitamente. In conclusione, l’atto dell’INPS è diretto a ridurre la discrezionalità nelle ipotesi di pignoramento delle prestazioni previdenziali diverse da quelle pensionistiche e di quelle assistenziali e ad assicurare piena tutela dei soggetti coinvolti.