La Legge 104 può essere revisionata. In quali casi è disposta una nuova visita? Ecco come continuare a percepire i benefici.
Molto spesso si fa confusione tra il concetto di “handicap” e di “invalidità civile“, ritenendo che rappresentino la stessa condizione. La distinzione tra le due, tuttavia, è fondamentale, soprattutto in sede di revisione.

Su tale questione, in Redazione è giunto il seguente quesito: “Salve, mia figlia ha ottenuto il riconoscimento della disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 10. A dicembre diventerà maggiorenne. Dal verbale, risulta che dovrà sopporsi a visita di revisione per la 104 (cioè la disabilità grave), ma è specificato che per l’invalidità civile, invece, non c’è bisogno di revisione. Qual è l’iter che devo seguire per non perdere i benefici? Grazie“. Analizziamo la questione attentamente.
Legge 104 minorenni: cosa succede alle agevolazioni al compimento della maggiore età?
Come specificato dal nostro gentile Lettore, la revisione può avere a oggetto anche solo la Legge 104 (cioè l’handicap grave) e non anche l’invalidità civile. Si tratta, come anticipato, di due condizioni differenti.

La Legge 104 accerta il possesso dell’handicap e della disabilità, da cui derivano difficoltà nello svolgimento della vita quotidiana e nelle relazioni sociali. L’invalidità civile, invece, valuta la perdita della capacità lavorativa e trova il suo riferimento normativo nella Legge n. 118/1971. Di conseguenza, potrebbe esserci invalidità civile anche senza riconoscimento delle agevolazioni della Legge 104 e viceversa.
Questo significa che può essere disposta la revisione anche solo della Legge 104 (disabilità grave) e non anche dell’invalidità civile. La revisione della disabilità serve all’INPS a verificare che ci siano ancora le condizioni per la fruizione dei benefici e avviene attraverso una visita medica o, nella maggior parte dei casi, l’analisi della documentazione sanitaria prodotta.
Per quanto riguarda l’accertamento della disabilità, al compimento dei diciotto anni di età, è richiesta la revisione se sul verbale è specificata la data di rivedibilità dell’handicap. Spetta all’INPS convocare l’interessato che, fino alla nuova visita potrà continuare a beneficiare di tutte le agevolazioni riconosciute. Specifichiamo, però, che, nel caso specifico del nostro Lettore, poiché è già stato riconosciuto l’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, non potrà essere disposto alcun aggravamento, in quanto la situazione di gravità già sussiste.
Nel caso in cui, invece, sul verbale non è indicata la data di revisione al raggiungimento della maggiore età, bisogna seguire quanto indicato nella Legge n. 114/2014. La normativa sancisce che il minore titolare dell’indennità di accompagnamento per invalidità civile oppure affetto da sordità o cecità, una volta maggiorenne continuerà a beneficiare delle prestazioni, senza la necessità di sottoporsi a ulteriori verifiche sanitarie. I minori percettori di indennità di frequenza devono inviare, entro sei mesi prima del compimento del diciottesimo anno, domanda per il rinnovo della Legge 104, fino alla visita di revisione e all’accertamento dei requisiti economici richiesti.