Poste Italiane si rifiuta di rimborsare 8 Buoni Postali per la dicitura a termine dei titoli: ecco cosa c’è scritto

Una risparmiatrice chiede il rimborso di buoni fruttiferi emessi nel 2000, ma riceve una brutta sorpresa da Poste Italiane per una dicitura al termine dei titoli.

Una risparmiatrice, dopo aver ricevuto una risposta negativa da Poste Italiane, presenta reclamo all’Arbitro Bancario Finanziario, nella speranza di ottenere il rimborso sperato.

Donna con salvadanaio in mano
Poste Italiane si rifiuta di rimborsare 8 Buoni Postali per la dicitura a termine dei titoli: ecco cosa c’è scritto (Informazioneoggi.it)

La donna sosteneva di essere cointestataria di otto buoni postali, sottoscritti nel marzo del 2000, e di aver scoperto solo alla richiesta del rimborso che i titoli erano caduti in prescrizione. Secondo la risparmiatrice, le informazioni non erano chiare e i buoni non riportavano la data di scadenza o elementi che potevano far capire la scadenza per evitare la prescrizione. Inoltre, la risparmiatrice precisa che se avesse saputo che i titoli erano scaduti, avrebbe fatto valere i suoi diritti in tempo utile.

Buoni Postali: 8 titoli con una dicitura che mette a rischio il rimborso

Poste Italiane, ha chiarito che i buoni appartenevano alla serie “CD”, emessa tra marzo e luglio del 2000, e che riportavano la data di emissione e la dicitura “a termine”. All’epoca, non era previsto alcun timbro con l’indicazione della scadenza, ma le caratteristiche di ogni serie venivano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, in modo da rendere le informazioni accessibili ai risparmiatori. Inoltre, ha ricordato che la legge stabilisce con precisione che, una volta scaduti, i buoni devono essere riscossi entro dieci anni, pena la prescrizione. Superato quel termine, non è più possibile ottenere il rimborso e le somme confluiscono nel Fondo istituito dal Ministero dell’Economia.

Salvadanaio rotto con monete
Buoni Postali: 8 titoli con una dicitura che mette a rischio il rimborso

Il Collegio ha analizzato la vicenda, e ha riconosciuto che i titoli erano mancanti di tutte le informazioni, ma ha sottolineato che all’epoca la normativa era precisa. In effetti, i buoni fruttiferi postali emessi il 10 marzo 2000 avevano una durata di dieci anni, pertanto la scadenza era il 10 marzo 2010. Da quella data decorrevano altri dieci anni di prescrizione, il periodo per riscuotere i buoni s è concluso il 10 marzo 2020. Il reclamo della risparmiatrice è arrivato troppo tardi, è stato presentato solo nel gennaio 2025.

Il Collegio dell’ABF si è pronunciato in modo chiaro, il ricorso non può essere accolto. Infatti, secondo il Collegio, la mancata consapevolezza del risparmiatore non può sospendere i termini di prescrizione. In altre parole, l’ignoranza della scadenza non rappresenta un impedimento giuridico tale da bloccare il decorso del tempo stabilito dalla legge. Il Collegio è in linea con un principio più volte ribadito dalla Corte di Cassazione: i diritti legati ai buoni fruttiferi si prescrivono dieci anni dopo la loro scadenza naturale, e oltre quel limite non è possibile chiedere il rimborso.

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