Il congedo 104 va utilizzato nelle modalità previste dalla legge, altrimenti si rischia il licenziamento per giusta causa. Lo hanno stabilito i giudici.
I permessi e il congedo straordinario sono delle agevolazioni ideate per tutelare i lavoratori dipendenti che prestano assistenza a familiari affetti da disabilità grave. Sebbene consentano l’assenza giustificata dal lavoro con la percezione della retribuzione ordinaria, il loro utilizzo non deve essere oggetto di abusi.
Condotte ritenute non in regola con i principi stabiliti dalla Legge 104/1992, dunque, vengono represse e punite, nei casi più gravi, con il licenziamento. Un nostro Lettore ha chiesto chiarimenti proprio in merito a tale rischio, avanzando l’ipotesi della possibilità di andare in vacanza durante il periodo di congedo. Al riguardo, è opportuno richiamare la recente sentenza n. 134 del 24 febbraio 2025 della Corte d’Appello di Reggio Calabria. Cosa hanno stabilito i giudici?
La vicenda all’attenzione della Corte d’Appello di Reggio Calabria riguarda un lavoratore che usufruiva del congedo straordinario per assistere la madre disabile grave. Poiché il datore di lavoro sospettava comportamenti abusanti, ha deciso di ingaggiare un investigatore privato per controllare il dipendente. Dagli accertamenti è emerso che, per tutto il periodo, l’interessato non aveva accudito la madre.
Contrariamente a quanto dichiarato, inoltre, non conviveva con lei ma in un’abitazione separata, con la propria famiglia. Durante l’assenza da lavoro per congedo, era solito dedicarsi allo svago, uscire per incontrare gli amici ed effettuare commissioni non legate al dovere di cura. Per questo motivo, il datore ha provveduto a licenziarlo per giusta causa.
La Corte d’Appello, richiamando l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001, ha sottolineato come il congedo serva per assicurare al disabile un’assistenza permanente, continuativa e globale. Nonostante il beneficiario sia autorizzato, durante il periodo di congedo, a trascorrere del tempo per soddisfare le proprie esigenze personali, la cura deve essere l’attività prevalente. In caso contrario, si tratta di un abuso del diritto e di violazione degli obblighi di correttezza e buona fede verso il datore di lavoro e dell’Ente previdenziale che paga l’indennità.
Nelle ipotesi di lesione del rapporto fiduciario che deve sussistere tra dipendente e datore di lavoro, è assolutamente lecito il licenziamento per giusta causa. Segnaliamo, dunque, al nostro Lettore che andare in vacanza mentre si usufruire del congedo straordinario potrebbe essere rischioso, se non strettamente collegato al dovere di cura e assistenza. Tale beneficio, infatti, non può essere utilizzato per fini personali.
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