Assegno ordinario e pensione di inabilità: quanto spetta ai titolari? Ecco una straordinaria novità

Assegno ordinario e pensione di inabilità non indicano la stessa prestazione, ma è fondamentale distinguerle. In cosa differiscono?

L’Assegno Ordinario e la pensione di inabilità sono due fondamentali prestazioni, a sussidio dei soggetti in difficoltà. Molto spesso, però, ci sono una serie di dubbi relativi ai requisiti imposti dalla normativa per ottenere tali agevolazioni e, soprattutto, all’importo spettante.

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Assegno ordinario e pensione di inabilità: quanto spetta ai titolari? Ecco una straordinaria novità (informazioneoggi.it)

Di recente, la Corte Costituzionale è intervenuta per affermare un principio fondamentale, per incrementare l’importo di una delle due prestazioni. Cosa cambia per gli interessati?

Assegno ordinario e pensione di inabilità: tutto quello che bisogna sapere

L’Assegno Ordinario è una prestazione riconosciuta dall’INPS ai soggetti affetti da infermità o difetto fisico o mentale, la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo. Ha durata triennale e, dopo tre conferme consecutive, diventa definitivo; al momento del raggiungimento dell’età pensionabile, si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia (se si possiedono i requisiti). È compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma bisogna considerare una serie di limitazioni legate al reddito.

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Assegno ordinario e pensione di inabilità: tutto quello che bisogna sapere (informazioneoggi.it)

In particolare, se il reddito annuo è inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS, non è prevista alcuna riduzione. Se, invece, supera di 4 volte il trattamento minimo si riduce del 25% e di 5 volte del 50%. Mentre si lavora, inoltre, viene trattenuto il 50% sulla quota che eccede il minimo, per i dipendenti, e il 30%, per gli autonomi, con una soglia al 30% del reddito. Per ottenere l’Assegno, è necessario possedere almeno 5 anni di contribuzione (260 settimane), dei quali almeno 3 (156 settimane) maturati nel quinquennio antecedente la domanda.

La pensione di inabilità lavorativa, invece, viene riconosciuta a coloro che sono affetti da assoluta e permanente impossibilità di svolgere ogni attività lavorativa. Necessita di almeno 5 anni di contributi, dei quali 3 nel quinquennio precedente la presentazione della domanda. A differenza dell’Assegno Ordinario, non è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e presuppone la cancellazione da elenchi agricoli e albi professionali e la rinuncia a indennità sostitutive della retribuzione (come la disoccupazione).

A quanto ammontano le prestazioni?

Sia l’Assegno sia la pensione non hanno un importo fisso, ma variabile sulla base dei contributi accreditati e dal metodo di calcolo (retributivo/misto o contributivo). La differenza tra le misure riguarda due aspetti: la compatibilità con l’attività lavorativa e l’integrazione al minimo.

Come anticipato, i percettori di Assegno Ordinario possono continuare a lavorare (ma rischiano la trattenuta in relazione al reddito), mentre i titolari di pensione di inabilità non devono lavorare. Per quanto riguarda l’integrazione al minimo, invece, la Legge n. 222/1984 stabilisce che l’Assegno Ordinario è integrabile. Di recente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 94 del 3 luglio 2025, ha chiarito che l’integrazione al minimo viene riconosciuta anche se l’Assegno viene determinato con il sistema contributivo puro (prima tale facoltà non era ammessa). Si ricorda, infine, che il trattamento minimo, per l’anno in corso, è pari a 603,40 euro al mese, per 13 mensilità.

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