Non tutti i condomini sono obbligati a pagare l’antenna condominiale. Quali sono i requisiti per l’esonero?
Nei condomini viene, di norma, installata sul tetto un’antenna centralizzata, grazie alla quale tutti gli inquilini possono ricevere il segnale televisivo negli appartamenti ubicati nell’edificio. In realtà, proprio perché si tratta di un “bene comune“, questo oggetto è stato spesso al centro di feroci liti tra i proprietari.

Di recente, è intervenuta una fondamentale sentenza del Tribunale di Salerno, che ha chiarito in che misura i condomini devono contribuire alle spese per installazione e manutenzione dell’antenna centralizzata. La decisione è di rilevante importanza soprattutto per risolvere i dubbi legati ai casi di mancata fruizione del servizio. Ecco, dunque, cosa hanno stabilito i giudici.
Il singolo condomino può rinunciare a pagare l’antenna centralizzata?
Con la sentenza n. 3360 del 30 luglio 2025, il tribunale di Salerno ha specificato che un condomino può opporsi al pagamento della propria quota per le spese d’installazione di una nuova antenna centralizzata. Si tratta di un comportamento legittimo per coloro che, ad esempio, non guardano la televisione oppure sono muniti di una parabola autonoma.

Tutti, inoltre, hanno diritto a un’antenna individuale, a prescindere dall’esistenza di un’antenna condominiale centralizzata, in ottemperanza del diritto alla libertà di informazione, sancito dall’art. 21 della Costituzione. Alla luce di tali considerazioni, chi non trae e non ha intenzione di trarre alcun vantaggio dall’installazione dell’antenna può evitare di partecipare alla spesa collettiva, nonostante la delibera dell’assemblea condominiale.
Al caso concreto, secondo il Tribunale di Salerno, si è applicato l’art 1121 del codice civile, secondo cui, quando l’assemblea decide di introdurre un’innovazione gravosa oppure non necessaria, e che “consiste in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa”.
Ovviamente, tale principio non esonera l’inquilino interessato ad adottare una serie di accorgimenti, nel rispetto degli altri. Sarebbe, infatti, opportuno comunicare, in modo chiaro, fin da principio la propria volontà a non prendere parte alla spesa, durante l’assemblea condominiale. L’opposizione al versamento della propria quota, dunque, verrà inserita nel verbale. In caso contrario, sarà necessario inviare una raccomandata o una PEC all’amministratore di condominio, specificando la propria volontà.
C’è, tuttavia, un’importantissima precisazione da fare: la mancata partecipazione alle spese per l’installazione non comporta l’estromissione da parte dell’inquilino dalla comproprietà dell’impianto, perché appartiene pure sempre alle parti comuni dell’immobile. Di conseguenza, in futuro potrebbe decidere di usufruirne, pagando la propria quota e contribuendo ai costi per la gestione, la manutenzione e la sicurezza dell’antenna. Tale principio è stato sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.