Una recente sentenza del TAR Toscana, ribalta la decisione dell’INPS che prevedeva dei termini perentori per il ricalcolo del TFS.
La sentenza rappresenta un punto di svolta per il personale della Polizia di Stato in pensione. La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha stabilito che la richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS) con l’aggiunta dei sei scatti stipendiali previsti dalla legge non è soggetta a termini perentori. In effetti, non esiste una scadenza oltre la quale si perde il diritto.

Il caso riguarda un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato, che hanno presentato ricorso in quanto cessati volontariamente dal servizio, l’INPS aveva negato il ricalcolo del TFS con l’inclusione dei sei scatti previsti dall’articolo 6 bis del decreto legge n. 387 del 1987.
Ricalcolo TFS negato dall’INPS: la decisione del TAR
Secondo l’Istituto, la domanda di collocamento a riposo dei ricorrenti, era stata presentata troppo tardi, ossia oltre il 30 giugno dell’anno in cui avevano maturato i requisiti di età (55 anni) e di servizio (35 anni).

La sentenza del TAR Toscana, numero 349 del 4 marzo 2025, ha ribaltato questa decisione, respingendo l’interpretazione dell’INPS e chiarendo che non esiste scadenza che fa perdere i diritto. Infatti, il 30 giugno, ha solo valore per determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo, e non può essere usato come pretesto per negare il beneficio. La norma, non prevede espressamente una decadenza del diritto in base a una scadenza.
Inoltre, il TAR ha escluso che la disciplina prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997 possa limitare il riconoscimento dei sei scatti ai fini del TFS (Trattamento di Fine Servizio). La norma in questione, come spiegano i giudici, riguarda solo il calcolo della pensione e non tocca il beneficio economico alla buonuscita.
I giudici concludono affermando che i ricorrenti hanno pieno diritto a ottenere il ricalcolo del loro trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti stipendiali. L’INPS è tenuto a pagare le somme dovute o la differenza rispetto agli importi già liquidati.
Questa sentenza fissa un punto fermo per tutti i colleghi che si trovano in situazioni simili.
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